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Sentenza — n. 38778/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38778/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: DE FALCO GENNARO nato a NAPOLI il 05/03/1949 inoltre: FIORINI ALBERTO avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa ha ritualmente promosso ricorso per cassazione - deducendone l'abnormità funzionale - avverso l'ordinanza del tribunale del Massa del 18 ottobre 2022, che ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emessa dal pubblico ministero nei confronti di De Falco Gennaro per i reati di lesioni personali aggravate e porto d'arma impropria in luogo pubblico senza giustificato motivo.

Regesto Legislator

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art. 161 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha lamentato il pubblico ministero che l'atto di esercizio dell'azione penale era stato regolarmente notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in quanto irreperibile all'indirizzo del domicilio dichiarato. Nelle more del presente giudizio, è pervenuto, da parte dei Carabinieri competenti, incaricati della comunicazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, il certificato di avvenuto decesso del De Falco in data 22 febbraio 2023. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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atto di morte procedura per diffamazione dichiarazione di scomparsa corretta notificazione donazione a causa di morte esposizione a pericolo della vita altrui

Disposizioni normative citate

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art. 161 comma 4 cod. proc. pen
Ha lamentato il pubblico ministero che l'atto di esercizio dell'azione penale era stato regolarmente notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in quanto irreperibile all'indirizzo del domicilio dichiarato.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: DE FALCO GENNARO nato a NAPOLI il 05/03/1949 inoltre: FIORINI ALBERTO avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa ha ritualmente promosso ricorso per cassazione - deducendone l'abnormità funzionale - avverso l'ordinanza del tribunale del Massa del 18 ottobre 2022, che ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emessa dal pubblico ministero nei confronti di De Falco Gennaro per i reati di lesioni personali aggravate e porto d'arma impropria in luogo pubblico senza giustificato motivo.

Ha lamentato il pubblico ministero che l'atto di esercizio dell'azione penale era stato regolarmente notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in quanto irreperibile all'indirizzo del domicilio dichiarato. Nelle more del presente giudizio, è pervenuto, da parte dei Carabinieri competenti, incaricati della comunicazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, il certificato di avvenuto decesso del De Falco in data 22 febbraio 2023. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E' ormai consolidato principio di diritto, espresso da questa Corte, che "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame" (da ultimo, sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108). L'opzione ermeneutica è agevolmente estensibile al caso in cui sia stato impugnato un provvedimento incidentale dell'organo giudicante, dovendosi garantire comunque un contraddittorio cartolare oggi ancora regolato dall'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, non realizzabile per la morte dell'imputato intervenuta prima della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio e venendo meno, in ogni caso, l'interesse della pubblica accusa all'ottenimento di una decisione favorevole, necessariamente proiettata sulla prosecuzione del procedimento penale, non più possibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso kri Roma, il 14/07/2023