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Ordinanza — n. 38775/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentence due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the first-instance judgment lacked sufficient motivation regarding liability and sentencing, but the court noted the lower tribunal had addressed these points. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano statutory grounds sentencing motivation procedural costs motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 17 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza - per quanto è qui di interesse - ha applicato a Scalco David, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale e documentale.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALCO DAVID nato a BASSANO DEL GRAPPA il 18/05/1973 avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 17 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza - per quanto è qui di interesse - ha applicato a Scalco David, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale e documentale.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza sarebbe «scarsamente motivata», nella parte relativa al giudizio di responsabilità. Con un secondo motivo, deduce sempre il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione, anche in relazione «alla quantificazione della pena».

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale, seppur in maniera sintetica, ha specificamente motivato in ordine a entrambi i punti oggetto delle doglianze del ricorrente.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis