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Ordinanza — n. 38771/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for filing personal appeal without lawyer, violating mandatory representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense lawyer. Although the appellant argued for personal representation rights, the court noted that mandatory lawyer representation for appeals has been in effect since August 2017. Consequently, the appeal was rejected as irregularly presented, and the defendant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 1 comma 63 legge n. 103/2017: Appeals to the Court of Cassation must be filed by a registered defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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mandatory lawyer representation irregular appeal filing Court of Cassazione defense rights limitation inadmissible appeal imputazione di furto rapina qualificata caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato, personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art.
Art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017
613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
271333 ), che deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Giova aggiungere che le Sezioni Unite 'Aiello' hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABAJ LULZIM nato 11 10/10/1987 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il di nsore

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato Lulzim Gabaj colpevole di furto aggravato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante contestata, rideterminando la pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, che svolge quattro motivi, con i quali si duole dei vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo a: - affermazione di responsabilità, non essendo stato accertato, né vi è motivata replica alla doglianza dell'appellante sul punto, che il ricorrente sia stato l'autore del furto; - mancato inquadramento del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - mancata declaratortsdi prescrizione del reato, maturata in data 07/07/2022, dure la pendenza del termine di deposito della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato, personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 1.1. Giova aggiungere che le Sezioni Unite 'Aiello' hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).

2. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333 ), che deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. (tosi deciso in Roma, il 23