Sentenza — n. 38735/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata I'll ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato Bouzidi Seifedine per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver reso dichiarazioni mendaci alle forze di polizia, che procedevano alla sua identificazione attraverso i rilievi dattiloscopici, dichiarando di chiamarsi Dhaman Ahmed, nato in Egitto il 26 marzo 1984. La vicenda oggetto di processo, secondo la ricostruzione fatta dai giudici di merito, nasce da un controllo su strada effettuato, 1'11 agosto 2019, da una pattuglia della Guardia di finanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38735/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. per aver reso dichiarazioni mendaci alle forze di polizia, che procedevano alla sua identificazione attraverso i rilievi dattiloscopici, dichiarando di chiamarsi Dhaman Ahmed, nato in Egitto il 26 marzo 1984. La vicenda oggetto di processo, secondo la ricostruzione fatta dai giudici di merito, nasce da un controllo su strada effettuato, 1'11 agosto 2019, da una pattuglia della Guardia di finanza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUZIDI SAIFEDINE (CUI. 04GVOW6) nato in TUNISIA il 26/01/1987 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata I'll ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato Bouzidi Seifedine per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver reso dichiarazioni mendaci alle forze di polizia, che procedevano alla sua identificazione attraverso i rilievi dattiloscopici, dichiarando di chiamarsi Dhaman Ahmed, nato in Egitto il 26 marzo 1984. La vicenda oggetto di processo, secondo la ricostruzione fatta dai giudici di merito, nasce da un controllo su strada effettuato, 1'11 agosto 2019, da una pattuglia della Guardia di finanza.
Nel corso del controllo, l'imputato, che viaggiava in posizione di passeggero a bordo di una vettura, dichiarava di essere sprovvisto di documenti. A questo punto, gli operanti lo sottoponevano a rilievi dattiloscopici che consentivano di identificarlo in Bouzidi Seifedine, nato il 26 gennaio 1987. Dagli accertamenti effettuati, inoltre, rilevavano un'ulteriore identificazione, effettuata in data 28 giugno 2018, in occasione della quale l'imputato aveva dichiarato di chiamarsi Dhamen Ahmed e di essere nato in Egitto il 26 marzo 1984.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di inosservanza di norme processuali. Il ricorrente lamenta che la prova del fatto sia basata esclusivamente sui dati del tabulato "AFIS", relativo ai precedenti rilievi dattiloscopici dell'imputato.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondato l'unico motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il codice unico identificativo «CUI.» attribuito dal sistema del casellario di identità «AFIS» ("Automatic Fin gerprint Identification System") del Ministero dell'interno costituisce, in realtà, la più sicura modalità di identificazione di una persona (Sez. 1, n. 29622 del 16/06/2022, Seferovic, Rv. 283380). L'originaria previsione normativa, che ne richiedeva l'annotazione nel casellario giudiziale (artt. 4 e 43 decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313), inoltre, ha trovato una significativa estensione negli artt.347 e 349 cod. proc. pen., proprio con riguardo all'identificazione dell'indagato, della persona offesa e dei testimoni.
In particolare, l'art. 349, comma 2, cod. proc. pen. espressamente stabilisce che all'identificazione «può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti ... In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo».Alla luce di tali espresse previsioni normative, deve dedursi che l'identità delle persone, a qualunque titolo coinvolte nel procedimento e nel processo, può essere accertata, in maniera del tutto affidabile, anche sulla base del C.U.I.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.