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Sentenza — n. 38731/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38731/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACCIOLO FRANCESCO nato a BOLZANO il 09/03/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mantova, in data 4.10.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Facciolo Francesco alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui all'art. 610, c.p., commesso in danno di Bellicini Sandro, così riqualificata l'originaria imputazione, di cui al capo n.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si pone, dunque, il problema dell'individuazione della disciplina da applicare nel caso, come quello in esame, di successioni di leggi nel tempo in punto di condizione di procedibilità. Orbene, secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il problema dell'applicabilità dell'art.2, c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

Parole chiave

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azione penale privata reati violenti querela azione civile violenza domestica crimine
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACCIOLO FRANCESCO nato a BOLZANO il 09/03/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mantova, in data 4.10.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Facciolo Francesco alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui all'art. 610, c.p., commesso in danno di Bellicini Sandro, così riqualificata l'originaria imputazione, di cui al capo n.

2) della rubrica, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di inidonea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; di mancata sussistenza della minaccia e della costrizione della persona offesa quali elementi costitutivi del delitto di violenza privata.

3. Con requisitoria scritta del 12.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa Sabrìna Passafiume, chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, in via principale, perché il fatto non sussiste; in via subordinata, per difetto di querela. Con motivi nuovi dell'11.5.2023 il difensore di fiducia dell'imputato deduce che, una volta operata la diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini innanzi indicati, va rilevata la mancanza della condizione di procedibilità, rappresentata dalla querela della persona offesa, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 610, c.p., ha trasformato la suddetta fattispecie da reato perseguibile d'ufficio a reato perseguibile a querela di parte.

4. Il ricorso è fondato e va accolto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante la mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Rv. 265098). In questa prospettiva si è opportunamente evidenziato come, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129, c.p.p., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, a eccezione del caso in cui, eccepita la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. (cfr.

Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318, nonché Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, Rv. 275981). Legittima, dunque, deve considerarsi la proposizione da parte del ricorrente, con i motivi nuovi, della questione sulla querela, che appare anche fondata, in essa assorbita ogni ulteriore doglianza. Al riguardo si osserva che attualmente il delitto di violenza privata, originariamente perseguibile d'ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 610, co. 3, c.p., aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex. art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile a querela di parte, rimanendo inalterata la perseguibilità d'ufficio solo "se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma", vale a dire se concorrono le condizioni di cui all'art. 339, c.p., evenienze tutte non configurabili nel caso che ci occupa.

Si pone, dunque, il problema dell'individuazione della disciplina da applicare nel caso, come quello in esame, di successioni di leggi nel tempo in punto di condizione di procedibilità. Orbene, secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il problema dell'applicabilità dell'art.2, c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

Infatti, il principio 2 A dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (cfr. Sez. Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Principio ribadito e approfondito da successive pronunzie, in cui si è evidenziato come a seguito della modifica del regime di procedibilità per delitti originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti, sulla base di una sopravvenuta modifica normativa, perseguibili a querela, nei procedimenti in corso l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129, c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr.

Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, Rv. 274734; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651). Nei sensi ora indicati si è espressa la giurisprudenza di legittimità successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, affermando, in conformità al principio secondo cui l'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, che, a seguito delle modifiche dell'art. 649-bis, c.p., introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129, c.p.p., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale (cfr.

Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825). Unico limite alla possibilità di proporre in sede di legittimità, con riferimento ai procedimenti in corso, la questione sul difetto della condizione di procedibilità ora richiesta dall'intervento riformatore va individuato nell'inammissibilità originaria del ricorso. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, in una serie di condividibili arresti ha affermato il principio alla luce del quale, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr.

Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155). Tale principio, tuttavia, non si applica al caso in esame, non potendosi ritenere il ricorso del Facciolo, con particolare riferimento al terzo, al quarto e al quinto motivo di impugnazione, sorretto da motivi tutti inammissibili. Di conseguenza, una volta qualificato il fatto per cui si procede a carico dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 610, co. 1, c.p., attualmente perseguibile a querela di parte, non può non rilevarsi la completa assenza in atti della querela della persona offesa, che pure avrebbe potuto essere proposta nel termine previsto dall'art. 85, comma 1 d.lgs., 10.10.2022, n. 152, come rilevato anche dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 12.5.2023, risultando, inoltre, del pari mancanti comportamenti processuali della suddetta persona offesa dai quali poter desumere una manifestazione di volontà punitiva, come l'avvenuta costituzione di parte civile o la riserva di costituirsi parte civile (cfr.

Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). Va, inoltre, rilevato come la mancanza di volontà punitiva da parte della persona si desuma ulteriormente dal contenuto dei documenti legittimamente allegati al ricorso, dai quali si evince che in relazione alli accordo per l'integrale risarcimento del danno operato dall'imputato in favore della persona offesa, quest'ultima ha espressamente dichiarato di non voler proporre querela. Sulla base delle svolte considerazioni, difettando la necessaria condizione di procedibilità, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile per mancanza di querela (cfr.

Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Rv. 284698).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione p