Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38364/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court reclassifies appeal as limited claim and remands case to single-judge tribunal for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38364/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the public prosecutor's dismissal order, reclassifying it as a limited claim under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the investigating judge erred by dismissing the case despite a defense request to examine a witness. The court held that the specific remedy for dismissal orders is a limited claim to a single-judge tribunal, not a full cassation appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis, comma 3, c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: The dismissal of a criminal proceeding by the investigating judge is subject to a limited claim before a single-judge tribunal, excluding the ordinary cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
limited claim dismissal order investigating judge single-judge tribunal criminal procedure code censure procedurali procedure di ricorso oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis, comma 3, c.p.p.
Riqualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
Ne discende che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 410 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore e procuratore speciale della persona offesa, che ha eccepito, con motivo unico, violazione di legge, in relazione all'art. 410 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il G.i.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUNZA EUGENIO nato a CATANIA il 05/03/1980 parte offesa nel procedimento c/ GRILLO ROBERTO nato a CATANIA il 14/05/1967 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 13 - 16/03/2023 il G.i.p. del Tribunale di Catania ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 7141/21 R.G.N.R. nei confronti di Roberto Grillo, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore e procuratore speciale della persona offesa, che ha eccepito, con motivo unico, violazione di legge, in relazione all'art. 410 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il G.i.p. disposto l'archiviazione malgrado la richiesta, formulata dalla difesa, di escussione di un teste.

3. Ai sensi dell'art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 33, I. 23 giugno 2017, n. 103, avverso l'ordinanza di archiviazione il legislatore ha prefigurato il rimedio tipico e a critica limitata del reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Ne discende che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., occorre disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania. Così deciso i