Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to provide video link for detained defendant's timely appearance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding a revision request for the murder of Andrea Cottone. The appellant argued the trial was null because the video link for his remote participation was not activated despite his timely declaration of intent to appear after 9:30 AM. The court held that a detained defendant who timely expresses a will to participate cannot be deemed absent if the court fails to facilitate the connection, rendering the proceedings absolutely null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420-ter, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 146-bis disp. att. c.p.p.: The failure to convene a hearing for a detained defendant who has timely manifested the will to participate, without activating remote connection, causes absolute and incurable nullity of the trial.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONTANA IGNAZIO nato a PALERMO il 04/05/1973 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avvocato FLAVIO GIACOMO SALVO SINATRA nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza emessa il 22 settembre 2022, rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Ignazio Fontana, in ordine alla sentenza della Corte di Assise di Palermo del 31 ottobre 2018, irrevocabile dal 23 febbraio 2021, per l'omicidio premeditato di Andrea Cottone e l'occultamento di cadavere. La condanna si fondava sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mario Cusimano e Stefano Lo Verso e in relazione a quest'ultimo deduceva l'istante che \A altra sezione della Corte di Assise di appello di Palermo, in data 28 dicembre 2017, aveva mandato assolto, all'esito del giudizio abbreviato il concorrente del Fontana, Michele Rubino, ritenendo del tutto inattendibili le dichiarazioni di Lo Verso. La Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di revisione ritenendola infondata.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Ignazio Fontana consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 127 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. La decisione impugnata sarebbe affetta da nullità perché Ignazio Fontana comunicava in data 21 settembre 2022, a mezzo dell'ufficio matricola della Casa circondariale dell'Aquila, che per l'udienza del giorno seguente avrebbe rinunciato a partecipare all'udienza fino alle ore 9.30. L'udienza, invece, ebbe inizio alle ore 10.22 e l'imputato non fu posto in condizione di parteciparvi in quanto non fu attivato il videocollegamento, dal che la dedotta nullità.
4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 603, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e degli artt. 24, 27, e 11 Cost.Il ricorrente, dopo aver richiamato il contenuto dell'istanza di revisione nonché brani della sentenza assolutoria nei confronti del Rubino, che acclarava la inattendibilità delle dichiarazioni di Lo Verso, censurava la sentenza impugnata evidenziando come la Corte nissena avesse erroneamente escluso l'incompatibilità fra la responsabilità nell'omicidio di Fontana e l'innocenza di Rubino, che concorreva nel medesimo reato, integrandosi un errore di fatto rilevabile solo con lo strumento della revisione.
5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo.
2. Va infatti preliminarmente evidenziato come la Corte di appello di Caltanissetta aveva superato la delibazione di ammissibilità prevista dall'art. 634, cod. proc. pen. come si evince dal tenore della sentenza impugnata, cosicché trova applicazione la disciplina dell'art. 636 cod. proc. pen. per il giudizio di revisione, che prescrive al comma 1 l'emissione del decreto di citazione a norma dell'art. 601 cod. proc. pen., nonché, al comma 2, l'osservanza delle disposizioni del titolo I e Il del libro VII, riguardanti il giudizio dibattimentale, in quanto applicabili, comprendente anche l'art. 484 cod. proc. pen., che regola la costituzione delle parti e al comma 2-bis rinvia anche all'art. 420-bis cod. proc. pen. per il caso, come è quello attuale trattandosi di giudizio di revisione, in cui manchi l'udienza preliminare, in relazione alla dichiarazione di assenza.
Dunque, nel caso in esame doveva essere assicurata la partecipazione al Fontana, in quanto detenuto, a meno che lo stesso non avesse fatto pervenire rinuncia, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, lett. b). Nel caso in esame, accedendo agli atti processuali, data la censura afferente error in procedendo (cfr. Sez. U., 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092), questa Corte rileva come Ignazio Fontana il giorno precedente l'udienza, con dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale dell'Aquila alle ore 7.22, dunque tempestivamente, aveva rinunciato alla partecipazione all'udienza del giorno 22 settembre 2022 solo fino alle 9.30, manifestando di fatto la volontà di parteciparvi a partire da tale ora.
La natura inequivoca della dichiarazione non ebbe un seguito, in quanto la Corte di appello non provvide ad attivare il video collegamento per consentire la partecipazione all'udienza, che ebbe inizio alle ore 10.22, dando invece atto della assenza per rinuncia del Fontana. A ben vedere, deve richiamarsi il consolidato principio per cui la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez.
U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 - 01). Tale principio trova applicazione anche in ordine alla partecipazione a distanza come regolata dall'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. Come evidenziato dalla Procura Generale la partecipazione dell'imputato al processo, invero, è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamentale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tale senso (Sez. un. n. 37483 del 26 settembre 2006, Arena, Rv. 234600).
3. Ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello nissena, mentre gli altri motivi sono da ritenersi assorbiti e impregiudicati in quanto logicamente conseguenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appellOt/Caltanissetta. Così de