Cassation court annuls second instance judgment for failing to notify defendant in detention, violating procedural notification rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second and first instance judgments without remittal, ordering the case files to be transmitted to the Milan Tribunal. The appellant argued that service of the citation decree at the appointed address failed to ensure the defendant's knowledge of the proceedings because he was detained in Monza. The court held that while service in detention is mandatory, effective knowledge requires formal notification at the detention facility, not merely a declaration of domicile made during preliminary investigations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 420-bis, cod. proc. pen.: Notification of a citation decree to a detained defendant must be effected at the place of detention to ensure effective knowledge of the proceedings, rendering a prior declaration of domicile insufficient if the introductory act was not formally served there.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARO RAFFAELE CUI 020ZFL3 nato a SCAFATI il 11/01/1984 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Raffaele Ferraro viene proposto ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza del 4 ottobre 2022, con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di minaccia aggravata.
2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 420-bis e seg., 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale respinto la doglianza con la quale si era rilevato che il decreto di citazione, notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio, per inidoneità del domicilio dichiarato non assicurava alcuna conoscenza del processo da parte dell'imputato. Quest'ultimo, dopo avere dichiarato il domicilio presso la propria residenza milanese, in sede di redazione del verbale di identificazione redatto in data 4 luglio 2018, era stato condotto in data 6 settembre 2019 presso la casa circondariale di Monza, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare relativa ad altro processo, ed era rimasto ristretto sino al 12 febbraio 2020. In data 15 ottobre 2019 era stata tentata inutilmente la notifica del decreto di citazione presso il domicilio dell'imputato e si era, in conseguenza, proceduto, come detto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
4. Il ricorso è fondato. È certamente esatto che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, fermo restando che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 — 01), laddove, nel caso di specie, siffatta detenzione non risultava dagli atti di causa.
Tuttavia, il dato unificante che emerge dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere (3 l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01, sulla scia di Sez.
U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Ne discende che vanno annullate senza rinvio la sentenza di secondo e di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di primo e di secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il g