Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38343/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls defamation sentence due to lack of exceptional gravity and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the defendant's Facebook post, ruling that the detention penalty lacked the required 'exceptional gravity' under recent constitutional interpretations. While the court dismissed arguments about the timing of the victim's subsequent posts and the credibility of the defense witness, it found the original conviction unjustified without proof of hate speech or demonstrable falsehoods. Consequently, the case was remanded for a new trial to determine the appropriate sanction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 595, comma 3, c.p.; Art. 13, I, n. 47, R.D. 1948; The application of a custodial sentence for defamation is now conditional upon the exceptional gravity of the conduct, characterized by hate speech, incitement to violence, or severe disinformation campaigns.

Parole chiave

Generato dall'IA
defamation by social media exceptional gravity standard custodial sentence annulment hate speech threshold procedural vitiating factors allegazioni fattuali non credibili eccezione di buona fede verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595, comma 3, c.p.
Art. 13, I, n. 47, R.D. 1948
595, terzo comma, in relazione all'art. 13 I.
Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021
Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (anche al di fuori dell'attività giornalistica: Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv.
Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021
Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021
Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (anche al di fuori dell'attività giornalistica: Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv.
Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021
Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIBERTI ANGELO PASQUALINO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/10/1971 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Angelo Pasqualino Aliberti alla pena di sette mesi di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595, terzo comma, in relazione all'art. 13 I. n. 47 del 1948, per avere pubblicato, in data 25 aprile 2017, un post nel proprio profilo Facebook, nel quale offendeva la reputazione di Mario Santocchio, con la seguente frase:

«quello che cercava di essere candidato alle elezioni politiche in cambio di un finanziamento di 5 milioni di euro ad un gruppo di casalesi capeggiati da Di Caterino». La Corte d'appello, in particolare, ha ritenuto:

a) che la prospettazione difensiva dell'imputato - di non essere stato al corrente dell'intervenuta assoluzione, in data 20 novembre 2012, del rivale politico Santocchio dalle accuse riassunte nel libro II casalese. Ascesa e tramonto di un leader politico di Terra del Lavoro - era logicamente smentita dal fatto che era inverosimile pensare che il secondo, contro il quale il contenuto del volume, per ammissione dello stesso teste della difesa Casciello, era stato usato più volte nel corso del dibattito politico, non avesse dato il massimo risalto alla propria assoluzione;

b) che era, in conseguenza, inattendibile il medesimo Casciello quando sosteneva di avere saputo solo un paio di anni prima della propria deposizione dell'assoluzione del Santocchio;

c) che la teste Formisano aveva confermato che, certamente prima del 2017, nello scambio dialettico tra il Santocchio e l'Aliberti, il primo aveva rappresentato di essere stato assolto;

d) che, pertanto, non c'era neppur bisogno di credere alla lineare versione della parte civile;

e) che la tesi della provocazione era smentita dal fatto che i post offensivi del Santocchio era successivi al post oggetto dell'imputazione.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale preso atto del rilievo svolto sin dall'atto di appello, con il quale si era sottolineato che la sentenza di assoluzione invocata dal Santocchio era confermativa del fatto che costui si fosse adoperato con il Di Caterino per ottenere la candidatura e che lo stesso era stato assolto in quanto inconsapevole della caratura criminale dell'interlocutore. 2.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla negata esistenza della provocazione, sebbene la giurisprudenza sia ormai costante nel ritenere che l'alterazione emotiva provocata dal fatto ingiusto può protrarsi nel tempo. Si aggiunge che la conclusione per la quale i post del Santocchio sarebbero successivi a quello dell'imputato era affidata alla deposizione del teste Casciello, pur ritenuto mendace dalla Corte d'appello, che aveva invece trascurato le dichiarazioni della teste Formisano, secondo la quale lo scontro politico tra il Santocchio e l'Aliberti era una costante della vita politica cittadina.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse della parte civile, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo la condivisibile valutazione sottesa alla decisione di condanna, il significato del post diffamatorio è quello della correlazione tra l'attività del Santocchio e il sostegno del clan casalese, altrimenti non spiegandosi lo stesso contrasto sulla comunicazione o non della sentenza di assoluzione.

Il semplice fatto che il Santocchio si adoperasse per un finanziamento sperando di ottenere una candidatura è circostanza eccentrica rispetto al contenuto del post, che invece menziona il sostegno ad un "gruppo di casalesi" proprio per evocare il legame sotterraneo con un sodalizio criminale. E in tale contesto si rileva come la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità e che, soprattutto, non è oggetto di alcuna specifica critica in ricorso, ha sottolineato come nel 2017 fossero ormai passati diversi anni dall'assoluzione del Santocchio e come siffatta pronuncia fosse nota al ricorrente.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo, dal momento che, in termini assertivi e privi di specificità, il ricorso tenta di eludere il fatto che i post offensivi indicati come fatto ingiusto nel quale si sostanzierebbe la provocazione sono successivi alla condotta oggetto di contestazione, affermando:

a) che lo stato d'ira può protrarsi nel tempo (ma non evidentemente a ritroso);

b) che esisteva un antico contrasto politico tra il Santocchio e l'imputato (come comprovato anche dal teste Formisano), senza considerare che siffatto contrasto, genericamente evocato, non costituisce in sé un fatto ingiusto; e ciò senza dire che la doglianza realizza uno spostamento del cuore della questione dai post "successivi" al contrasto precedente. Il ricorso, inoltre, quanto alla datazione successiva dei post del Santocchio che si assumono costituire il fatto ingiusto che avrebbe provocato la reazione dell'imputato, sminuisce la deposizione del Casciello, che è teste della difesa e che, nella prospettiva valutativa della Corte, ha mentito, quanto al tema della conoscenza del proscioglimento del Santocchio, ma a favore dell'Aliberti. Ne discende che del tutto razionalmente la Corte d'appello l'ha ritenuta attendibile sul punto del quale si discute, dal momento che non si capirebbe per quale ragione avrebbe dovuto mentire anche a suo sfavore, in assenza dinndicazioni del ricorrente.

3. Piuttosto, il Collegio rileva che è stata applicata una pena detentiva non sorretta da alcuna giustificazione. Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (anche al di fuori dell'attività giornalistica: Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 - 0), a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Boccia, Rv. 281602 - 01). Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse non hanno interesse alcuno al giudizio di rinvio, dal quale non può loro derivare alcun pregiudizio (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908 - 02).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte