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Sentenza — n. 38322/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against conditional suspension denial due to erroneous cumulative sentence assessment under Art. 164 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the appellate court's decision regarding the conditional suspension of the sentence, remanding the case for a new examination. The appellant argued that the lower courts incorrectly treated the cumulative effect of prior and new sentences as a formal bar to suspension, ignoring the specific provisions of the Penal Code. The court ruled that the prior suspended sentence did not constitute a valid obstacle to the new benefit, as the total sentence remained within legal limits, thereby overturning the second-instance judgment on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The cumulative effect of a previously suspended sentence and a new sentence does not constitute a formal obstacle to granting conditional suspension if the total term remains within statutory limits.

Parole chiave

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conditional suspension denial cumulative sentence assessment Art. 164 Penal Code appellate annulment remittal for new trial pene condizionali revoca della sospensione condizionale minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
La sentenza di secondo grado non trae dalla precedente sospensione condizionale, della quale l'imputato ha beneficiato, un elemento idoneo a sorreggere una concreta prognosi sfavorevole, quanto alla futura commissione di altri reati, poiché erroneamente, alla luce dell'art. 164, ultimo comma, cod.
Art. 163 cod. pen.
pen., valorizza tale profilo come elemento ostativo sul piano formale al riconoscimento del beneficio, laddove il cumulo delle pene inflitte non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.
art. 339 cod. pen
612, secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen.
art. 163 cod. pen
pen., valorizza tale profilo come elemento ostativo sul piano formale al riconoscimento del beneficio, laddove il cumulo delle pene inflitte non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BROCCOLO BENEDETTO nato a CASSANO ALLO IONIO il 14/11/1960 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto Benedetto Broccolo responsabile dei reati di cui all'art. 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen. (capo 1) e di cui all'art. 4, commi 2 e 3, I. 110/1975 (capo 2), condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile Salvatore Asiatico.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. Angela Bellusci, eccependo un solo motivo, col quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Nel riferirsi alla precedente concessione del beneficio in parola, in relazione alla condanna riportata al punto 1 del certificato del casellario giudiziario, quale elemento ostativo all'accoglimento del motivo d'appello, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la pena inflitta per il precedente reato, determinata in mesi otto di reclusione, cumulata con quella, di mesi sette, inflitta col secondo giudizio, non impediva la concessione del beneficio invocato.

I Giudici di secondo grado, inoltre, non avrebbero preso in considerazione quanto dedotto dall'imputato, con atto d'appello, circa il lapsus del Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto di negare il beneficio della sospensione condizionale della pena sull'errato presupposto che l'odierno ricorrente fosse, al tempo, detenuto agli arresti domiciliari, formulando, quindi, un giudizio prognostico sfavorevole.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La sentenza di secondo grado non trae dalla precedente sospensione condizionale, della quale l'imputato ha beneficiato, un elemento idoneo a sorreggere una concreta prognosi sfavorevole, quanto alla futura commissione di altri reati, poiché erroneamente, alla luce dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., valorizza tale profilo come elemento ostativo sul piano formale al riconoscimento del beneficio, laddove il cumulo delle pene inflitte non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.n3 Null'altro emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere es