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Sentenza — n. 38319/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on bankruptcy fraud due to lack of notification and insufficient evidence of asset diversion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Pompili's appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding procedural defects and substantive legal errors. Pompili argued that the appellate court failed to notify him of the citation and incorrectly presumed asset diversion without proving the funds were not used for the company's social activities. The court rejected these claims, ruling that the burden of proof lies on the bankrupt to demonstrate the specific destination of missing assets to rebut the presumption of creditor harm.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) c.p.p.; Art. 216 comma 1 n. 1 I. fall.: The burden of proof regarding the diversion of assets in bankruptcy fraud rests on the bankrupt to demonstrate the concrete destination of funds, as the impossibility of reconstructing their use by creditors creates a reasonable doubt of infidelity unless rebutted by specific evidence.

Parole chiave

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bankruptcy fraud asset diversion burden of proof reasonable doubt procedural notification creditor guarantee appeal inadmissibility bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) c.p.p.
Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 178, lett c) del codice di rito, nonché vizio di motivazione, lamentando il difetto di notifica al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso il domicilio eletto.
Art. 129 comma 2 c.p.p.
La motivazione sarebbe carente, non avendo la Corte territoriale esplicato le ragioni per cui non si è ritenuta prevalente, rispetto alla prescrizione, una delle l'ipotesi prevista dall'art. 129, comma 2, cod.
Art. 216 comma 1 n. 1 I. fall.
255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n.
Art. 530 comma 1 c.p.p.
Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giosuè Bruno Naso, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin
262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV.
Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta
In altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv.
Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini
Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv.
Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino
243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv.
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise
È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POMPILI MARCELLO nato a ROMA il 08/01/1959 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore f Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma, per quanto ancora rileva, ha in parte riformato la decisione di primo grado, in punto di rideterminazione della pena, avendo dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, di cui al capo c) dell'imputazione nei confronti di Marcello Pompili, confermando, nel resto, il giudizio di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giosuè Bruno Naso, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 178, lett c) del codice di rito, nonché vizio di motivazione, lamentando il difetto di notifica al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso il domicilio eletto. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale, di cui al capo c) dell'imputazione, dichiarato dalla Corte d'appello estinto per intervenuta prescrizione.

La motivazione sarebbe carente, non avendo la Corte territoriale esplicato le ragioni per cui non si è ritenuta prevalente, rispetto alla prescrizione, una delle l'ipotesi prevista dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre, le asserite irregolarità nella tenuta della contabilità sarebbero intervenute soltanto dopo la messa in liquidazione dell'impresa. 2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, posta la mancata prova delle ascritte distrazioni.

La Corte d'appello avrebbe irragionevolmente ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato, senza indicare quale sia stata l'effettiva destinazione delle somme contestate, che ben potrebbero essere state impiegate per attività riconducibili all'oggetto sociale della società fallita.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

4. All'udienza del 25 maggio 2023 si è svolta la trattazione orale.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo quanto si evince dagli atti, cui questa Corte ha accesso alla luce della natura processuale della questione prospettata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), l'atto del 7 maggio 2015, con il quale l'imputato venne invitato a dichiarare o eleggere domicilio, contiene una manifestazione di volontà che, a tal riguardo, è palesemente inidonea ad individuare un luogo preciso, poiché si limita a menzionare la città di Roma, senz'altra specificazione.

Priva di qualunque fondamento è la pretesa di leggere la successiva nomina dall'Avv. Manna, accompagnata dall'indicazione dello studio di quest'ultima, come una dichiarazione o elezione di domicilio. In ogni caso, fatta salva tale superiore considerazione, può anche osservarsi che, in caso di assistenza difensiva da parte di due legali (come nel caso di specie), è legittima la notificazione all'imputato, ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., quando egli sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione e la notificazione sia stata eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato a una duplice notificazione dell'unico atto (Sez. 6, n. 30071 del 11/07/2012, Giglia, Rv. 253238 - 01, a proposito della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ma con l'affermazione di principi di carattere generale).

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità di formulazione, poiché, sul piano delle deduzioni, non riesce neppure ad illùstrare quali sarebbero le ragioni dell'evidente sussistenza di una delle "cause di non punibilità" di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., anche tenuto conto del fatto che l'esistenza di irregolarità contabili dopo la messa in liquidazione della società conferma e non smentisce la sussistenza della fattispecie incriminatrice ritenuta dal Giudice di primo grado. Infatti, la fase di liquidazione non comporta, in sé, alcun attenuarsi degli obblighi previsti dalla legge, come confermato dall'orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).3.

Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione. Deve, infatti, ribadirsi come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385;

Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). In altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715); una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C