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Ordinanza — n. 38167/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 reform requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 reform. The defendant argued for personal recourse rights regarding the lower court's reasoning, but the law now exclusively reserves this power to registered defense lawyers. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, which modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure, the right to personally file an appeal to the Court of Cassation was removed from the accused, reserving this exclusive power to the defense lawyer.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103/2017 reform defense lawyer representation Criminal Procedure Code court costs and fine aggravamento della pena gravi addebiti penali difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I.
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Law No. 103/2017
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIO SAMUELE nato a TRANI il 08/05/1993 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; /57

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di Brio Samuele per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla confutazione dei rilievi difensivi svolti con il gravame di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso i