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Ordinanza — n. 38166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; 1.Con ordinanza depositata in data 27 marzo 2023 il Tribunale di Venezia in funzione di giudice dell'esecuzione ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare nei confronti di Bartoccioni Blaise Alain con la sentenza del 21 aprile 2017 del medesimo Tribunale per il reato di bancarotta fraudolenta 2. Avverso la ordinanza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 ultimo comma legge fallimentare nei confronti di Bartoccioni Blaise Alain con la sentenza del 21 aprile 2017 del medesimo Tribunale per il reato di bancarotta fraudolenta 2. Avverso la ordinanza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo vizio di motivazione.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta messa in circolazione di monete false corruzione nell'esecuzione forzata pene e misure reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza depositata in data 27 marzo 2023 il Tribunale di Venezia in funzione di giudice dell'esecuzione ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare nei confronti di Bartoccioni Blaise Alain con la sentenza del 21 aprile 2017 del medesimo Tribunale per il reato di bancarotta fraudolenta 2. Avverso la ordinanza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. 4

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.è' 1. Il motivo è manifestamente infondato non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio dì un difensore. 1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione è la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272010). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27 giugno 2023 Il coitdiere estensore Il P