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Ordinanza — n. 38162/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer signing the brief was not registered on the special court roster.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the converted appeal inadmissible because the lawyer who signed the grounds of appeal was not registered on the special roster for the Court. Although the client had subsequently appointed a qualified defender, the initial signature by an unqualified attorney triggered statutory inadmissibility. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are signed by a lawyer not enrolled on the special roster, even if the appeal was erroneously converted from an appeal and a qualified defender is later appointed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special court roster requirement unqualified lawyer signature converted appeal rules procedural costs and fines sanzioni pecuniarie motivi di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 37 comma secondo D. Igs. 274/00
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro quattromila.
art. 613 cod. proc. pen
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683
(Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683).
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000
(Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORSELLINO PATRIZIA nato a AGRIGENTO il 20/10/1979 DI LEO SANTO nato a SCIACCA il 22/11/1996 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE DI PACE di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica ha trasmesso a questa Corte gli atti di appello proposti dinanzi al Tribunale nell'interesse di Patrizia Borsellino e Di Leo Santo contro la sentenza del Giudice di Pace della medesima città emessa in data 7 aprile 2022, atteso che avendo la sentenza impugnata condannato gli imputati alla sola pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 comma secondo D. Igs. 274/00, è possibile proporre averso siffatta sentenza unicamente ricorso per cassazione.

2. Il ricorso (così convertito l'atto di appello) è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non sq) cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di • difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683). La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023 Il consigliere e ensore Il Pr