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Ordinanza — n. 38159/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by the appellant after the second instance judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38159/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer deposited a formal withdrawal of the appeal on April 13, 2023, which was subsequently authenticated by the client. Although the appellant argued that the appeal was late due to an incorrect date indicated by the lower court, the withdrawal superseded this procedural defect. The court ruled that a valid withdrawal extinguishes the litigation relationship immediately, rendering the appeal moot regardless of timing errors.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A valid withdrawal of a cassation appeal by the appellant, authenticated by their counsel and confirmed by the client, immediately extinguishes the procedural relationship and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation inadmissibility procedural extinction authenticated withdrawal judicial finality tempestività dell'istanza di ricusazione revoca dell'annullamento rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACI PAOLO nato a MAGLIE il 18/07/1980 avverso l'ordinanza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Antonaci ricorre avverso l'ordinanza di inammissibilità impugnata, che ha dichiarato tardivo l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 3.3.2022, segnalando l'erronea indicazione della data in cui sono stati trasmessi i motivi d'appello, spediti il 16.6.2022 - come pacificamente emerge dalla documentazione in atti - e non il 17.6.2022, secondo l'indicazione sbagliata del giudice di secondo grado.

2. Successivamente alla sua proposizione, è stata depositata, presso la Corte d'Appello di Lecce, in data 13.4.2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore dell'imputato, l'avv. Fabio Lazari, che reca la firma del ricorrente, con autentica del suddetto difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato-ricorrente (la cui firma reca l'autentica da parte del suo difensore di fiducia), rinuncia che è stata depositata in data 13.4.2023 presso la Corte d'Appello di Lecce e successivamente trasmessa a questa Corte di legittimità.

2. Infatti, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (con conseguente impossibilità anche di dichiarare l'eventuale prescrizione del reato: così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1