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Sentenza — n. 38154/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38154/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per i fatti di reato oggetto dei capi di imputazione. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. Andrea Guidi, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità assoluta della sentenza impugnata perché emessa in violazione dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 in quanto il difensore aveva formulato tempestiva istanza di discussione orale nel termine previsto e lo svolgimento, ciononostante, del giudizio di gravame nella forma cartolare non gli aveva consentito di depositare le proprie conclusioni e partecipare attivamente al procedimento. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta vizio di motivazione della decisione impugnata che non ha fornito criteri valutativi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in qualità di teste, in violazione dell'art.192 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen; Sentenza — n. 38154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, ciò posto, va ulteriormente premesso che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale procedura orale diritto di essere sentito facoltà di astenersi dal testimoniare oltraggio alla corte obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Andrea Guidi, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUSA ENRICO nato a ROMA il 25/06/1968 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del procuratore del ricorrente, avv. ANDREA GUIDI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per i fatti di reato oggetto dei capi di imputazione.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. Andrea Guidi, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità assoluta della sentenza impugnata perché emessa in violazione dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 in quanto il difensore aveva formulato tempestiva istanza di discussione orale nel termine previsto e lo svolgimento, ciononostante, del giudizio di gravame nella forma cartolare non gli aveva consentito di depositare le proprie conclusioni e partecipare attivamente al procedimento. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta vizio di motivazione della decisione impugnata che non ha fornito criteri valutativi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in qualità di teste, in violazione dell'art.192 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso non è fondato. Invero, dall'esame degli atti del fascicolo, consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è risultato che la richiesta del ricorrente di trattazione orale del processo a suo carico, fissato per l'udienza del 2 dicembre 2022, dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, è stata inviata, in data 10 novembre 2022, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo sez1.penale.ca.roma@ giustiziacert it. Peraltro, detto indirizzo, oltre a non coincidere con quello deputato al deposito degli atti penali dinanzi alla Corte d'appello di Roma (depositoattipenali.ca .roma©giustiziacert.it), neppure rientra, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, nel novero degli indirizzi a ciò destinati formalmente dal Ministero della Giustizia, nel provvedimento attuativo del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia emesso in data 9 novembre 2020.

A fronte di tali regole processuali, ben delineate nella loro portata e riguardanti tutti gli atti processuali (comprese istanze e richieste) depositati dalle parti private nei giudizi penali, regole processuali che il difensore ha il dovere di ce conoscere nell'esercizio con la dovuta diligenza del proprio mandato, alcuna rilevanza neppure in termini di affidamento qualificato - che presuppone un'incertezza nell'interpretazione delle disposizioni - possono assumere eventuali prassi di ricezione delle cancellerie di atti ad altri indirizzi, a mero titolo di cortesia, ma non anche con i correlati effetti sul piano processuale, da parte degli uffici giudiziari.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, premesso che la condanna dell'imputato è stata confermata esaminando in appello analoghe censure già formulate contro la decisione di primo grado, l'apparato argomentativo delle due decisioni si salda, trattandosi di una c.d. doppia conforme, nel vaglio demandato a questa Corte circa la correttezza del ragionamento logico sotteso alla pronuncia impugnata (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 - 01).

Orbene, ciò posto, va ulteriormente premesso che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01). Nella specie, peraltro, sin dal giudizio di primo grado, il vaglio sull'attendibilità della persona offesa ha potuto essere corroborato dai riscontri forniti da ben tre testimoni nonché dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite per effetto delle condotte del ricorrente. Di qui, le deduzioni dello stesso in ordine all'omesso esame di un ulteriore testimone che la persona offesa ha dichiarato essere stato presente ai fatti ma rimasto ignoto, non sono idonee a scardinare la credibilità della predetta e, di conseguenza, la non manifesta illogicità della motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della condanna del BRUSA.

3. Nel suo complesso, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'