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Sentenza — n. 38150/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38150/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In via preliminare occorre rilevare che nel corso del giudizio di legittimità, in data 9 aprile 2023, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore, rilasciato in data 4 luglio 2013 dal Comune di Pordenone. Per l'effetto, i reati contestati al FAVIT sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. A quest'ultimo riguardo, infatti, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'utilizzo di diverse formule dì dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.

Regesto Legislator

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art. 150 cod. pen; Sentenza — n. 38150/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per l'effetto, i reati contestati al FAVIT sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. A quest'ultimo riguardo, infatti, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'utilizzo di diverse formule dì dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.

Parole chiave

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pena di morte disposizione a causa di morte godimento dei diritti civili posizione della vittima nozione di stato di invalidità declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 150 cod. pen
Per l'effetto, i reati contestati al FAVIT sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVIT FABIO nato a VENEZIA il 20/08/1964 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Q t

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente, riducendo la sola durata delle pene accessorie.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Trieste l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione.

3. Con successiva memoria il difensore ha trasmesso copia del certificato di morte del ricorrente, deceduto in Pordenone il 9 aprile 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare occorre rilevare che nel corso del giudizio di legittimità, in data 9 aprile 2023, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore, rilasciato in data 4 luglio 2013 dal Comune di Pordenone. Per l'effetto, i reati contestati al FAVIT sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. A quest'ultimo riguardo, infatti, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'utilizzo di diverse formule dì dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile, secondo l'impostazione che si è andata consolidando nella più recente giurisprudenza di questa Corte, una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Rv. 283206 - 01;

Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384 - 01). 1.3. Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245- 01).

P.Q.M.

eQ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma I'll luglio 2023 Il Consigliere Es