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Sentenza — n. 38133/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new arguments expanding the scope beyond original grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new factual arguments regarding the timing of prior crimes that were not part of the original grounds. The appellant had previously challenged the judicial record's accuracy and the balance between mitigating and aggravating circumstances but failed to formally raise the specific issue of chronological sequence within the appeal deadline. The court ruled that such arguments constitute an attempt to alter the scope of the request rather than merely developing existing points, violating procedural limits on new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: New grounds in appeals must relate to the main points already raised and cannot be used to expand the scope of the request or introduce facts not previously deduced.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new grounds appeal procedural limits scope of request criminal procedure code falsità ideologica in documenti guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
La terza censura eccepisce violazione di legge in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva reiterata, che il ricorrente vorrebbe prevalente, nonostante il divieto di prevalenza imposto dall'art. 69, comma quarto, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
In altre parole, si sono ritenuti i precedenti penali così numerosi e tali, per gravità ed entità, da non consentire un bilanciamento più favorevole di quello equivalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva: le circostanze ex art. 62-bis cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen.: si chiede, pertanto, di sollevare questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione del codice penale, ripercorrendo le numerose pronunce di incostituzionalità emesse in relazione a diverse, specifiche ipotesi di divieto di prevalenza di attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
art. 62-bis cod. pen
In altre parole, si sono ritenuti i precedenti penali così numerosi e tali, per gravità ed entità, da non consentire un bilanciamento più favorevole di quello equivalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva: le circostanze ex art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORENZANO FRANCESCO nato a CREMONA il 13/07/1990 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.12.2020, con cui Francesco Lorenzano è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art.495 cod. pen., riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale ritenuta sussistente nei suoi confronti. L'imputato è accusato di aver fornito false generalità ai Carabinieri di Maleo, esibendo la patente di guida del fratello Giuseppe Lorenzano.

2. Ha proposto ricorso Francesco Lorenzano, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura denuncia violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva qualificata: il giudice di merito non sarebbe andato al di là del mero riscontro sulla presenza dei precedenti penali a carico del ricorrente, non corrispondendo all'obbligo di verifica della sintomaticità della reiterazione dell'illecito, quale indicatore "spia" di maggior riprovevolezza e pericolosità dell'autore del delitto, obbligo dettato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2007 e dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge in relazione all'affermazione della sussistenza della recidiva reiterata in assenza della precedente dichiarazione di recidiva; il ricorrente ha denunciato l'erroneità del certificato del casellario giudiziale in atti, avuto riguardo ad una precedente condanna ed alla relativa declaratoria di recidiva, forse sul presupposto, tuttavia non chiaramente esplicitato, che tale declaratoria sia necessaria ai fini della configurabilità dell'ipotesi di recidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.,.

In proposito, la difesa - successivamente al ricorso - ha prodotto il provvedimento del Tribunale di Cremona in funzione di giudice dell'esecuzione, con cui, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, è stata disposta la correzione dell'iscrizione del suo casellario giudiziale relativamente alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 509/2001 del 15.11.2011, irrevocabile il 13.1.2012, con l'esatta indicazione dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza (il Tribunale monocratico di Cremona e non la Corte d'Assise), nonché la cancellazione dell'indicazione della recidiva in riferimento ad entrambi i reati contestati nel precedente giudiziale. 2.3.

La terza censura eccepisce violazione di legge in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva reiterata, che il ricorrente vorrebbe prevalente, nonostante il divieto di prevalenza imposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.: si chiede, pertanto, di sollevare questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione del codice penale, ripercorrendo le numerose pronunce di incostituzionalità emesse in relazione a diverse, specifiche ipotesi di divieto di prevalenza di attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., nonché indicando la non manifesta infondatezza (nonostante la giurisprudenza di legittimità in senso contrario) e la rilevanza della questione, nel caso di specie.

Invero, dalla motivazione di primo grado si comprenderebbe che il giudizio di prevalenza sarebbe stato impedito, ancorchè voluto dal giudice, proprio in ragione esclusiva della disposizione normativa ostativa. Né le argomentazioni della Corte d'Appello, che hanno escluso, nel merito, il giudizio di prevalenza paiono alla difesa convincenti, risolvendosi in una petizione di principio relativa al curriculum criminale del ricorrente.

3. Il PG ha depositato, nella precedente udienza dinanzi alla Cassazione, rinviata per l'astensione del difensore in adesione al deliberato dell'Unione Camere Penali per il periodo dal 19.4.2023 al 21.4.2023, la requisitoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del ricorso. E' stata disposta, in vista dell'odierna udienza, la trattazione orale del procedimento, in accoglimento della richiesta difensiva in tal senso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria con cui evidenzia come la fondatezza del secondo motivo di censura permanga, anche all'esito dell'udienza delle Sezioni Unite del 30 marzo 2023, nel procedimento "Sabbatini", che ha deciso negativamente la questione relativa al se la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. abbia necessità di essere preceduta o meno dalla formale dichiarazione di recidiva pregressa, in una sentenza passata in giudicato.

La tesi del ricorrente, infatti, è che non può parlarsi, nel caso di specie, di recidiva reiterata in quanto i fatti di cui alla seconda condanna iscritta nel casellario (sentenza del 19.4.2012, irrevocabile 1'8.5.2013) sono precedenti alla prima condanna iscritta nel casellario (sentenza del 15.11.2021, irrevocabile il 13.1.2012), sicchè, al momento della commissione del reato per cui è processo, egli era nella condizione del recidivo "semplice", vale a dire di chi, commesso un reato non colposo, ne commette un altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Il primo argomento difensivo è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata non si è affatto limitata a ritenere sussistente la recidiva constatando semplicemente la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente, ma li ha analizzati ed ha verificato che l'ennesima reiterazione di un comportamento penalmente rilevante si elevasse effettivamente ad indicatore rappresentativo di maggior riprovevolezza e pericolosità dell'autore del delitto, secondo gli obblighi motivazionali oramai consolidati dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in adesione ai principi costituzionali.

In particolare, si è sottolineata l'omogeneità dei reati che costituiscono il "peso criminale" dei precedenti a carico di Lorenzano e si è valorizzata la circostanza che, successivamente al reato contestato nel presente processo, il ricorrente abbia commesso ulteriori condotte penalmente rilevanti. Tali elementi sono stati ritenuti motivatamente determinanti ai fini di riconoscere al nuovo reato commesso il significato di una pervicacia criminale sintomatica della sua più spiccata pericolosità. Si è, quindi, adeguatamente corrisposto all'obbligo giustificativo imposto a partire dalla sentenza Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, secondo cui - aderendo al percorso interpretativo compiuto dalla Corte costituzionale, puntualmente riportato nella decisione del massimo collegio nomofilattico - è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

3. Anche il secondo motivo del ricorso originario è inammissibile perché generico e poco chiaro sul senso ultimo delle censure proposte. Anzitutto, deve rilevarsi che il ricorrente ha solo lambito i margini della questione controversa recentemente risolta dalle Sezioni Unite e relativa alla necessità che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della recidiva reiterata, l'autore del delitto sia stato formalmente dichiarato recidivo con sentenza passata in giudicato; in realtà, il quesito interpretativo non è stato dedotto affatto compiutamente nel ricorso.

In ogni caso, come noto, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (così Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini). Quanto al secondo aspetto dedotto, vale a dire l'incidenza sulla configurabilità della recidiva reiterata dichiarata nei confronti del ricorrente dell'essere i reati commessi, con la seconda condanna passata in giudicato, antecedenti a quelli commessi con la prima condanna definitiva, si tratta di problema proposto con motivo inammissibile perché formulato per la prima volta con la memoria difensiva successiva al ricorso e, dunque, con ragione nuova non avanzata nell'atto di impugnazione.E' evidente che la difesa, una volta vista respinta dalle Sezioni Unite la prospettiva- presupposto della censura (peraltro, come si è già evidenziato, prospettata in modo generico e insufficiente), ha cercato di spostare l'attenzione su un diverso ed inedito profilo.

Come noto, il motivo concernente la recidiva afferisce ad un punto autonomo della decisione, quello relativo alla configurabilità dell'aggravante soggettiva, ma non può essere prospettato in una versione ulteriore e diversa rispetto a quella inizialmente enunciata nel ricorso, con ragioni di fatto che volgono ad ampliare la richiesta di impugnazione, eludendo il limite temporale previsto per proporla. Invero, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv. 280294;

Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301). Nel caso di specie, il ricorrente - peraltro con una memoria successiva al rinvio dell'udienza per astensione del difensore - ha inteso ampliare il raggio d'azione del ricorso, deducendo con chiarezza, per la prima volta, la questione dell'antecedenza dei reati contestati aggravati dalla recidiva semplice rispetto a quelli per primi commessi, laddove nel motivo originario si erano solo dedotte erronee indicazioni del casellario giudiziale.

4. Infine, il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, sicchè si rivela inammissibile. La sentenza impugnata non arresta la sua verifica circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., già proposta con l'atto di appello, alla manifesta infondatezza, ma motiva sulla sua irrilevanza nel caso di specie, ritenendo, nel merito, di valorizzare le ricadute negative dei precedenti penali del ricorrente sul bilanciamento prevalente tra circostanza aggravante ed attenuanti richiesto dalla difesa.

In altre parole, si sono ritenuti i precedenti penali così numerosi e tali, per gravità ed entità, da non consentire un bilanciamento più favorevole di quello equivalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva: le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., si dice, sono state concesse per adeguare la pena al disvalore del fatto concreto, ma la loro valenza si ferma a quella ritenuta dal primo giudice - secondo la Corte d'Appello - proprio per il curriculum criminale negativo del condannato.L'irrilevanza e la parziale genericità, quindi, della censura, che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, più completa e complessa di quella che si denuncia del ricorso, determina l'inammissibilità del motivo di impugnazione.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga