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Ordinanza — n. 37798/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37798/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA CLAUDIO nato a NAPOLI il 30/03/1941 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 3 di reclusione (comprensivo degli aumenti per la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 13/04/2022, a sua volta comprensiva della continuazione con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì del 20/07/2018), confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 3 di reclusione (comprensivo degli aumenti per la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 13/04/2022, a sua volta comprensiva della continuazione con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì del 20/07/2018), confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale sanzioni pecuniarie impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA CLAUDIO nato a NAPOLI il 30/03/1941 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata nei confronti di Claudio Rocca, la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 3 di reclusione (comprensivo degli aumenti per la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 13/04/2022, a sua volta comprensiva della continuazione con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì del 20/07/2018), confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Vincenzo Domenico Ferraro denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con il primo motivo erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla continuazione con le due sentenze prodotte e, con il secondo motivo, vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile, proponendo, per un verso, censure (articolate peraltro in termini scarsamente perspicui, così da rendere particolarmente disagevole la lettura: cfr.

Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063) relative alla continuazione, che risulta applicata dalla sentenza impugnata nei termini indicati nell'accordo tra le parti, e, per altro verso, doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che, comunque, non hanno comportato l'illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C