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Ordinanza — n. 37790/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite specific legal errors under Art. 448.2-bis. The appeal is inadmissible because it challenges sentencing parameters rather than legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued that the court failed to recognize mitigating circumstances and denied conditional suspension of the sentence. The court ruled that such appeals are only permissible for specific legal errors, and since the complaint concerned sentencing parameters rather than legal qualification, it violated procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they challenge sentencing parameters or mitigating circumstances rather than legal qualification or legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal sentencing parameters conditional suspension procedural admissibility attenuazione della pena riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibile, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 133 cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Mass. Conf.: N. 33145 del 2020
Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv.
N. 15553 del 2018
279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv.
N. 3108 del 2018
272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv.
N. 25617 del 2020
272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv.
N. 14377 del 2021
279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
Inoltre, come osserva Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASCU NICOLETA nato il 15/10/1997 VICTOR CELINA nato il 17/09/2003 MREANA FLORIN nato il 27/10/2001 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, all'esito del giudizio direttissimo, emetteva sentenza con la quale applicava a Nicoleta Rascu, Florin Mreana e Celina Victor la pena concordata di mesi otto di reclusione ciascuno, oltre pena pecuniaria e pena sospesa, in relazione al delitto di furto con destrezza e da parte di tre persone riunite.

2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di Nicoleta Rascu, Florin Mreana e Celina Victor con unico atto constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, nonché alla negazione della sospensione condizionale della pena.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibile, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;

Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01). L'unico motivo proposto è generico in quanto non si confronta con la circostanza che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato riconosciuto. Inoltre, come osserva Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione.

Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03/07/2023 Il Co