Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37785/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses conditional release appeal for prisoner lacking concrete remorse evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Vito Brusca's appeal against the L'Aquila Supervision Tribunal's refusal of conditional release. The Tribunal found that despite good conduct and permission usage, Brusca failed to demonstrate concrete acts of remorse or critical revision of his past criminal choices. The Court upheld this decision, ruling that mere good behavior is insufficient without specific actions proving the abandonment of criminal lifestyles and the elimination of social danger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 176 cod. pen.; Art. 27, comma 3, Cost.: The prerequisite for conditional release under Article 176 of the Penal Code requires the convicted person to exhibit objective behaviors demonstrating a critical revision of their past, including the recognition of errors and adherence to new socially accepted life models, rather than merely maintaining good conduct within the prison walls.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional release critical revision social danger rehabilitation assessment penal code article 176 remorse evidence reintegration capacity liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 176 cod. pen.
20952 del 20 gennaio 2022 aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale -, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale formulata, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., da Vito Brusca, detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona in esecuzione della pena dell'ergastolo.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 627 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art.27, comma 3, Cost., e dell'art. 627 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione.
art. 176 cod. pen
20952 del 20 gennaio 2022 aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale -, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale formulata, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., da Vito Brusca, detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona in esecuzione della pena dell'ergastolo.
art. 627 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art.27, comma 3, Cost., e dell'art. 627 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021
Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Rv.
Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019
280864; Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep.
Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015
279041; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep.
Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014
265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Rv.
Sez. 1 n. 10586 dell'8/02/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUSCA VITO nato a SAN GIUSEPPE JATO il 16/12/1942 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, decidendo in funzione di giudice del rinvio da questa Corte - che con sentenza n. 20952 del 20 gennaio 2022 aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale -, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale formulata, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., da Vito Brusca, detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona in esecuzione della pena dell'ergastolo. 1.1. Il Tribunale, esaminata la condotta complessivamente tenuta dall'istante nell'arco della detenzione, ha ritenuto che il processo rieducativo, ancorché avviato, non fosse stato completato, come, invece, necessario per la concessione del beneficio richiesto.

In particolare, ha sottolineato che, nonostante il mantenimento da parte di Brusca di una condotta regolare anche nel corso della fruizione dei benefici premiali concessigli (tra i quali i premessi-premio dei quali aveva goduto anche presso il luogo di dimora dei familiari, in San Giuseppe iato), i comportamenti tenuti ed esteriorizzati durante l'esecuzione della pena - come sintetizzati nelle relazioni di osservazione psicologica rassegnate nel 2018, 2020 e 2022 -, tanto più perché non accompagnati da manifestazioni positive e concrete sintomatiche del suo sicuro ravvedimento (come ad esempio, prove di fattivo interesse per le vittime dei gravi reati commessi), non fossero sufficienti a dimostrare la sua convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a consentire, quindi, di formulare nei suoi confronti un ragionevole e affidabile giudizio prognostico circa il definitivo venir meno della sua pericolosità sociale e circa la sua effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale.

2. Con il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse di Vito Brusca, sono dedotti, con un solo motivo, la violazione dell'art. 176 cod. pen., in relazione all'art.27, comma 3, Cost., e dell'art. 627 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione. Si eccepisce, al riguardo, che, rendendo una motivazione apparente, il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe sottratto all'obbligo di conformarsi al dictum della sentenza rescindente. Infatti, svilendo tutti i positivi e concreti segnali di ravvedimento, emergenti dalla condotta tenuta dall'istante nei 27 anni di detenzione in esecuzione di pena, come evidenziati nelle relazioni di osservazione psicologica versate in atti e come comprovati dall'ineccepibile comportamento tenuto durante la fruizione dei permessi - premio (attestanti, tra l'altro, il suo definito ed irreversibile allontanamento dalle logiche criminali del sodalizio nel quale aveva militato e nel quale erano maturati gli efferati delitti commessi), il giudice del rinvio, per un verso, aveva finito con l'esigere dal Brusca, ai fini della concessione della liberazione condizionale, un (non definito) quid pluris di riconoscimento di colpa, attingente alla sua dimensione interiore, che, tuttavia, sarebbe in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale corrente, orientata a valorizzare segnali tangibili di una oggettiva risocializzazione del condannato, e, per altro verso, onde negare l'esistenza dei requisiti di meritevolezza dell'istituto invocato, aveva reiterato lo stesso error iuris stigmatizzato dalla sentenza rescindente, ossia la mera valorizzazione della mancanza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari delle vittime dei reati commessi.

3. Il Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Lidia Giorgio, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in data 13 giugno 2023, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Per quanto illustrato nel punto 1.1. del 'Ritenuto in fatto' della presente sentenza - al quale si rinvia, in maniera integrale e recettizia -, va rilevato che la ratio decidendi della motivazione, con la quale il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale presentata nell'interesse di Vito Brusca si coglie nel mancato completamento del processo rieducativo da questi intrapreso. A riguardo, è addotto che, al di là della pacifica buona condotta inframuraria, non sarebbero emersi altri comportamenti concreti tenuti dal detenuto tali da comprovare una compiuta evoluzione positiva della sua personalità e da consentire di formulare un giudizio, in termini di alta probabilità, di sua definitiva emancipazione dal retaggio della sua pregressa militanza criminale e di prognosi di sua restituzione alla vita sociale senza rischi per essa, essendo egli ormai completamente affrancato dalla grave devianza di cui si era reso autore.

2. A fronte di queste considerazioni, il ricorrente ha opposto rilievi aventi ad oggetto l'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e gli esiti positivi, sotto il profilo del trattamento risocializzante, del lungo percorso carcerario affrontato; rilievi che, tuttavia, non incidono sulla tenuta del complessivo impianto argonnentativo dell'ordinanza impugnata. 2.1. Il Tribunale di Sorveglianza si è, infatti, conformato non solo al dictum della sentenza rescindente, ma anche alla più recente giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che il ravvedimento, richiesto per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 176 cod. pen., implica la realizzazione da parte del condannato di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (in tal senso, cfr.

Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Rv. 280864; Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279041; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Rv. 261269). Dunque, rispetto al passaggio dell'ordinanza impugnata in cui è spiegato che il presupposto della liberazione condizionale, cioè il "sicuro ravvedimento" del condannato, non consiste semplicemente nell'ordinaria buona condotta infrannuraria, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato, le deduzioni del' ricorrente appaiono aspecifiche e, comunque, infondate, 2.2.

Giova, in ogni caso, evidenziare che il giudice censurato, lungi dal valorizzare esclusivamente l'assenza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari delle vittime dei reati - indicata, per vero, solo come esemplificativa della mancanza di positivi elementi ulteriori rispetto alla buona condotta inframuraria - ha dato conto, con un ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, di una verifica svolta in ordine a tutti i comportamenti concretamente tenuti dal Brusca nel corso dell'esecuzione della pena, reputati, in maniera non implausibile, come non espressivi di un'evoluzione della personalità dell'istante nei termini prospettici del necessario ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 10586 dell'8/02/2019, Rv. 274993).

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann