Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Samuele Brio, personally submitted the petition rather than having it signed by a registered defense attorney. Although the appeal challenged the lack of reasoning in the second-instance judgment regarding attempted theft, the law requires such appeals to be filed by professionals to ensure procedural regularity. Consequently, the court dismissed the request de plano and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a registered defense attorney; personal submission renders the appeal inadmissible regardless of subsequent changes in criminal admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIO SAMUELE nato a TRANI il 08/05/1993 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da Samuele Brio, ha confermato la sentenza in data 3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Trani aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalente - l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la carenza motivazione della sentenza di secondo grado.
3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).
L'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata. Difatti, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità: cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 - 01).
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.