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Ordinanza — n. 37780/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37780/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37780/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IRAKLI GURULI nato il 02/08/1988 GORULI REZO nato il 27/03/1986 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Roma del 21 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a Irakli Guruli e Rezo Guruli la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 110,624 bis cod. pen. commesso in Roma il 20/12/2022. 1.L'unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla responsabilità degl'imputati.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37780/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 110,624 bis cod. pen. commesso in Roma il 20/12/2022. 1.L'unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla responsabilità degl'imputati.

Parole chiave

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gravi motivi censura formulata in modo carente difetto di motivazione motivi di cassazione motivo insorto dopo la fuga grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento degl'imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IRAKLI GURULI nato il 02/08/1988 GORULI REZO nato il 27/03/1986 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Roma del 21 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a Irakli Guruli e Rezo Guruli la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 110,624 bis cod. pen. commesso in Roma il 20/12/2022. 1.L'unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla responsabilità degl'imputati.

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento degl'imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - vuoi perché esso è del tutto indeterminato e persino svincolato dalla vicenda processuale che ha riguardato gli imputati. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/06/2023