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Ordinanza — n. 37775/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive complaints exceeding statutory limits on plea agreement appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendants' complaints exceeded the statutory limits for challenging plea agreement sentences. The defendants argued that the immediate police intervention prevented the theft from being completed, seeking a reclassification as attempted theft. The court ruled that such evidentiary interpretations fall outside the permissible scope of review for plea agreements, which is restricted to the formation of consent and the content of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In the absence of explicit limits for plea agreement appeals, they must be derived interpretatively from the system of appeals, restricting complaints to the formation of consent, prosecutor's agreement, and the judgment's content, thereby excluding arguments on attempted crime classification or penalty determination.

Parole chiave

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plea agreement appeal statutory limits attempted theft inadmissible appeal penalty determination furto aggravato tentato furto incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 62 nr 6 cp
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis c.p
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Ex multis: (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KLDIASHVILI GIORGI nato il 16/01/1987 REVAZI GAGUA nato il 24/02/1975 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp, previo riconoscimento dell'attenuante ex art 62 nr 6 cp, di anni due di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno per il per il delitto di furto in abitazione. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata qualificazione del fatto come tentativo di furto, per l'intervento immediato della polizia giudiziaria che riusciva a bloccarli prima che raggiungessero la strada.

Va osservato che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce di tale ultima disposizione e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Ex multis: (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a proporre una interpretazione alternativa dei risultati di prova quanto alla ipotizzata configurabilità della fattispecie tentata del furto, del resto logicamente apprezzati dai giudici del merito, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. G abeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I ONCFLL