Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to personal filing instead of counsel representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued the sanction was excessive, but the court noted that post-2017 procedural reforms require all cassation appeals to be signed by registered defense counsel to avoid rejection. Consequently, the court rejected the substantive claim on procedural grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by registered defense counsel; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USIGNOLI RICCARDO nato a FILOTTRANO il 16/05/1956 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Riccardo Usignoli propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con univo motivo, vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, reputato dal ricorrente eccessivo. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattato con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna j.a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente