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Ordinanza — n. 37769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a plea bargain sentence on grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible a cassation appeal filed by two defendants against a plea bargain sentence. The defense argued that the lower court failed to conduct a negative inquiry regarding non-punishability under Article 125 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled the appeal inadmissible because Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits challenges to plea bargain sentences to specific grounds such as legal qualification errors, excluding arguments about the judge's failure to consider non-punishment conditions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on grounds other than those expressly permitted by law, specifically excluding the omission of a negative inquiry into non-punishment conditions.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation negative inquiry non-punishment Article 448 criminal procedure Article 610 criminal procedure cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 125, cod. proc. pen.
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto dal medesimo contenuto, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 125 cod.
Art. 111, Cost.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Trani ha applicato a Filippo Caravella e Cesare Caravella la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto dal medesimo contenuto, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., richiamando altresì l'art.
art. 111 Cost
art. 129 cod. proc. pen
pen.) ed è, per l'appunto, inammissibile «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01).
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Testo completo

e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARAVELLA FILIPPO nato a BISCEGLIE il 15/04/2002 CARAVELLA CESARE nato a MOLFETTA il 26/12/1969 avverso la sentenza del 26/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 gennaio 2023 il G.u.p. del Tribunale di Trani ha applicato a Filippo Caravella e Cesare Caravella la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno e sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa), per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto dal medesimo contenuto, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., richiamando altresì l'art. 111 Cost., in ragione del «mancato vaglio negativo di non colpevolezza» (segnatamente sulla sussistenza di cause di non punibilità, improcedibilità o estinzione del reato) che sarebbe imposto dalle norme appena indicate e al mancato riferimento, quanto meno nelle sue linee essenziali, al fatto.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è, per l'appunto, inammissibile «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva.

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il