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Sentenza — n. 37766/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 07/10/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21/09/2021 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Francesco Gargano responsabile del reato di falso materiale in atto pubblico (perché, quale presidente del Collegio Provinciale IPAVSI, in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, formava quindici schede di voto false) e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 4 e 12 D.M. n. 55 del 2014, avendo erroneamente la Corte di appello liquidato le spese a favore della parte civile individualmente e non considerando che erano assistite dallo stesso difensore.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti frode elettorale scheda bianca materiale di voto falsa dichiarazione della parte falsificazione di monete
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: GARGANO FRANCESCO nato a BAGHERIA il 21/12/1955 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore delle parti civili ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente al secondo motivo; per le parti civili, l'Avv. Salvatore Priola, anche in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Pillitteri, che, richiamando la memoria prodotta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese; per l'imputato, l'Avv. Ilaria Brunelli, quale sostituto dell'Avv. Salvatore Caradonna, ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, ribadendo la rinuncia al primo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 07/10/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21/09/2021 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Francesco Gargano responsabile del reato di falso materiale in atto pubblico (perché, quale presidente del Collegio Provinciale IPAVSI, in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, formava quindici schede di voto false) e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Francesco Gargano, attraverso il difensore Avv. Salvatore Caradonna, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla presunta individuazione dell'esatto momento in cui l'imputato avrebbe falsificato le 15 schede, avendo la sentenza impugnata sostenuto che quando, durante lo spoglio, le schede erano state accantonate, le stesse erano già state falsificate da Gargano, mentre, per un verso, non ha individuato con certezza il momento, i tempi e le modalità relative alla falsificazione delle schede da parte dell'imputato e, per altro verso, dal contenuto dei verbali in atti il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero dei votanti. 2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 4 e 12 D.M. n. 55 del 2014, avendo erroneamente la Corte di appello liquidato le spese a favore della parte civile individualmente e non considerando che erano assistite dallo stesso difensore.

3. Per le parti civili, l'Avv. Salvatore Priola ha depositato una memoria, con la quale, contrastate le deduzioni proposte con il ricorso, chiede che ne sia dichiarata l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, essendo intervenuta rituale rinuncia attraverso il procuratore speciale designato dal ricorrente.3. Il secondo motivo è invece fondato. Erroneamente la Corte di appello ha liquidato le spese a favore delle parti civili singulatim, senza tener conto del fatto che, rispettivamente, tre e due di esse erano difese dal medesimo difensore. Né in senso contrario può accedersi alla prospettiva delineata dalla memoria dell'Avv. Priola, esorbitando dalla cognizione del giudice di legittimità l'apprezzamento dell'attività svolta dalle difese in relazione alla quale svolgere la valutazione del quantum della liquidazione, tanto più che, sul punto, la memoria stessa non è sufficientemente specifica, non indicando le concrete attività svolte.

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione delle spese da liquidare a favore delle parti civili con rinvio - attenendo la statuizione impugnata al quantum della liquidazione (cfr. Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano Rv. 259101 - 01) - al giudice civile competente per valore in grado d'appello, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese delle parti civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricor