Cassation appeal converted to appeal due to defect of reasoning claim under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the civil party's cassation appeal into an appeal, ordering the case to be transmitted to the Rome Tribunal. The appellant alleged violations of defamation law and procedural rules regarding evidence interpretation and jurisdiction. The Court ruled that because the appeal explicitly cited a defect of reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, it could not be heard directly and must be converted to an appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 569, comma 3, c.p.p.: A cassation appeal containing a defect of reasoning claim must be converted into an appeal and cannot be heard directly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LANZA RICCARDO nato a ROMA il 03/04/1976 nel procedimento a carico di: MARTINI MASSIMO nato a FERENTINO 11 15/07/1956 avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2022 dal Giudice di Pace di Roma, che ha assolto Martini Massimo dal reato di cui all'art. 595 cod. peri. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato (all'epoca dei fatti amministratore del supercondominio "Pincherle n. 195") avrebbe leso la reputazione di Lanza Riccardo affiggendo, su tutti i portoni del supercondominio, un cartello sopra il quale avrebbe scritto il seguente avviso: «siamo venuti a conoscenza di una comunicazione recapitata ai condomini da parte del signor Riccardo Lanza relativa alla sua nomina di amministratore del condominio; si informano i signori condomini che tali informazioni sono del tutto false e prive di ogni fondamento e che lo stesso signor Lanza si è autonominato amministratore in maniera del tutto illegittima; vi comunichiamo che, nel frattempo, sono state già depositate denunce presso l'autorità giudiziaria, sia in sede penale che civile, nei confronti del signor Riccardo Lanza per tentata truffa ai danni del condominio».
2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000. Contesta la competenza per materia del giudice di pace, sostenendo che sarebbe competente il Tribunale di Roma, atteso che il fatto andrebbe ricondotto all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 595 cod. pen. Invero, l'offesa sarebbe stata arrecata «con il mezzo della stampa» e attraverso un «mezzo di pubblicità». 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 595 cod. pen., sostenendo che la condotta contestata sarebbe offensiva della reputazione della parte lesa. 2.3.
Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 595 cod. pen., sostenendo che l'imputato avrebbe potuto avvisare i condomini della querela presentata, ma non avrebbe potuto mettere al corrente di tale circostanza anche altre persone. 2.4 Con un quarto motivo deduce il «travisamento di una prova». Il ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe travisato il senso delle parole scritte sul cartello. In particolare, mentre nel cartello era stato scritto «sono state depositate denunce presso l'autorità giudiziaria sia in sede penale che civile nei confronti del signor Lanza per tentata truffa ai danni del condominio», il Giudice di pace avrebbe ritenuto che su quel cartello l'imputato avesse scritto che si «riservava la presentazione di una denuncia penale». 2.5.
Con un quinto motivo, deduce la violazione dell'art. 595 cod. pen., sostenendo che il giudice di pace avrebbe erroneamente fatto riferimento al diritto di critica e avrebbe erroneamente ritenuto che, per integrare l'elemento soggettivo della fattispecie in questione, sia necessario che l'autore del reato abbia la volontà di offendere la reputazione altrui, quando invece sarebbe sufficiente la sussistenza del mero dolo eventuale.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. L'avv. Umberto Chialastri, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso.
5. L'avv. Emilia Squillaciotti, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello. Preliminarmente, deve osservarsi come l'atto proposto dalla parte civile debba essere qualificato come ricorso immediato per cassazione, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado era appellabile, seppur ai soli fini civili. Tanto premesso, deve essere rilevato che il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, espressamente deduce il vizio di motivazione, nella specie del travisamento della prova. Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122;
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Va sottolineato che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la conversione deve avere luogo anche se, con uno solo dei motivi, si deduca il vizio di motivazione (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122). Ne consegue, che il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Convertito il ricorso per cassazione in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di