Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37715/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments on damages and procedural prescription errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that criminal charges were prescribed after the first-instance judgment and that the civil damages award was unmotivated. The court rejected the prescription claim as factually incorrect regarding pandemic suspension periods and dismissed the damages argument as a generic complaint lacking specific legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or factually erroneous regarding prescription periods and damages calculation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription period pandemic suspension rules generic appeal grounds civil damages award procedural costs order risarcimento del danno civile azione civile risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 83 comma 4 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Questa Corte ha, infatti, ritenuto che, in tema di disciplina dela prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020
27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep.
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARCA EZIO nato a MELLO il 12/03/1942 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA 13IFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito l'Avv. Tiburzi, che si è riportato alla memoria precedentemente depositata; udito l'Avv. Carrara, il quale si è riportato ai motivi, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti Ezio Tarca per intervenuta prescrizione dei reati di minaccia, tentata violenza privata e lesioni lievi, confermando la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile, Maurizio Gerosa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Maurizio Carrara, affidando le proprie censure a due motivi, col primo dei quali deduce violazione di legge, in relazione all'art.157 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto prescritti i reati in data successiva alla sentenza di primo grado. Secondo la difesa, i reati sarebbero invece caduti in prescrizione in data antecedente la sentenza di primo grado; ciò che avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a non pronunziare le statuizioni civili, confermate invece anche dalla Corte d'appello. 2.1. Col secondo motivo, ci si duole di vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000, Già con motivo d'appello, l'odierno ricorrente aveva eccepito la sproporzione di tale importo rispetto alle lesioni cagionate, giudicate guaribili in giorni dieci, nonché l'assenza di qualsivoglia motivazione sul punto. L'impugnata sentenza sarebbe affetta dal medesimo vizio motivazionale.

3. All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La parte civile ha comunicato la nomina di nuovo difensore, Avv. Alberto Gerosa, e la revoca del mandato del precedente difensore, Avv Gloria Bonomi. L'A.vv. Gerosa ha depositato memoria conclusiva per la parte civile, con cui si insisl:e nella richiesta di rigetto del ricorso, rimarcando la genericità del motivo del ricorrente sulla prescrizione dei reati e la correttezza, invece, del calcolo del termine di prescrizione dei reati, cosi come operato dalla Corte territoriale, in cui sono stati inclusi 64 giorni di sospensione d'ufficio prevlsi dalla normativa emergenziale adottata, in tempo di pandemia, con d.l. 18 del marzo 2020.

Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non sussistendo alcuna violazione di legge nell'applicazione del diritto da parte della Corte territoriale. Quest'ultima ha correttamente ritenuto che la prescrizione del reato è intervenuta in data 11 marzo 2022, tenendo conto del fatto che all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, discendente dagli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che avrebbe condotto, tenendo conto del tempus commissi delicti (7 luglio 2014), al 7 gennaio 2022, dovessero essere aggiunti di 64 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale per la pandemia, con la conseguenza che si giunge al giorno 11 marzo 2022, successivo alla data della sentenza di primo grado emessa in data 11 febbraio 2022.

Questa Corte ha, infatti, ritenuto che, in tema di disciplina dela prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che le stesse doglianze prospettate nell'atto di appello -per come letteralmente rappreser tate nel secondo motivo di ricorso - sono di assoluta genericità nella critica indirizzata alla liquidazione del risarcimento del danno. Al riguardo, va ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700-01).

In ogni caso, occorre considerare il carattere equitativo della liquidazione del danno non patrimoniale. 3.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i