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Ordinanza — n. 37471/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing reduction in plea agreement due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds except those regarding the sentencing treatment. The appellant argued the lower court failed to recognize general mitigating circumstances and impose the statutory minimum penalty. The court ruled that such issues were precluded by the appellant's prior waiver of liability and agreement on the penalty amount.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In plea agreements at the appellate level, appeals are limited to the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent judicial content, excluding waived grounds or sentencing modulations not constituting sanction illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal waived grounds sentencing reduction mitigating circumstances inadmissible appeal alleggerimento della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
2.Ha proposto ricorso per cassazione Cacciapuoti, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018
Cass. sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI PAOLO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 29/06/19;79 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 15 settembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Cacciapuoti Paolo, munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Napoli Nord in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 , 625 n. 2,5 e n. 7 cod. pen., commesso in Afragola il 27 aprile 2021 , nella misura di anni 2, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 267 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Cacciapuoti, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata irrogazione del minimo della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex ari-. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o la modulazione del trattamento sanzionatorio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8/06/2023 Il cons iere,es