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Ordinanza — n. 37470/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court grants retrial deadline extension due to erroneous notification of appeal judgment to wrong lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the defendant's request to extend the deadline for appealing the second-instance judgment. The defendant and his new counsel were unaware of the appeal proceedings because the citation decree was erroneously sent via PEC to the defendant's former lawyer, who had already resigned. The court ruled that this procedural error, caused by an external factor beyond the parties' control, constituted a force majeure event justifying the extension under Article 175 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.; The court may extend the appeal deadline when the defendant or their counsel fails to participate due to an erroneous notification of the appeal citation to a former lawyer, constituting a force majeure event.

Parole chiave

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restitution of appeal deadline erroneous notification of citation force majeure in criminal procedure wrong lawyer notification non-execution of judgment Code of Criminal Procedure procedural error extension notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
29884/2020, cit.: «integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo»; cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 23/04/2021, Lovric
pen., in quanto è stata dedotta non l'assenza incolpevole per l'intero corso del processo, bensì nel solo grado di appello per effetto di vizi riguardanti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 23/04/2021, Lovric, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera
280931 - 01, che sul punto ha espressamente richiamato e condiviso Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv.
Sez. 5, ord. n. 1890 del 23/06/2021, Chiaramonte
pure Sez. 5, ord. n. 1890 del 23/06/2021, Chiaramonte, n.m.).
Sez. 5, n. 29884/2020
Sez. 5, n. 29884/2020, cit.: «integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art.
Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera
pure Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera Rv.
Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella
211641 — 01, Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAKHITE BRYAN LASSANA nato il 13/09/1981 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI CUOMO, che ha chiesto di qualificare l'istanza come incidente di esecuzione e trasmettere gli atti al Giudice competente

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto depositato in data 23 marzo 2023, il difensore di fiducia di Bryan Lassana Diakhite, avvocato Giovanni Ferrari Fornaciari, ha avanzato istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflitta al Diakhite dal Tribunale di Roma per furto aggravato. A sostegno di essa ha dedotto che: - Bryan Lassana Diakhite, il 14 marzo 2023, ha ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione relativo alla pena come sopra inflitta, in quanto la decisione di appello era divenuta definitiva poiché non è stato interposto ricorso per cassazione; - tuttavia, né l'imputato né il suo difensore hanno avuto notizia della celebrazione del giudizio di appello e, segnatamente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (celebrato il 30 maggio 2022); - quest'ultimo provvedimento, infatti, è stato erroneamente notificato all'avvocato Virginia Pellegrini il 6 maggio 2022, quantunque ella avesse già rinunciato al mandato e il Diakhite avesse nominato l'avvocato Chiara Quintiliani con atto in data 9 febbraio 2022, depositato il 23 febbraio 2022; - la mancata notizia del giudizio di secondo grado ha determinato la mancata impugnazione della sentenza resa all'esito di esso.

2. L'istanza è fondata e deve essere accolta. 2.1. Anzitutto, deve osservarsi che nella specie è stata correttamente avanza istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., in quanto è stata dedotta non l'assenza incolpevole per l'intero corso del processo, bensì nel solo grado di appello per effetto di vizi riguardanti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, che sul punto ha espressamente richiamato e condiviso Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 - 01; cfr. pure Sez. 5, ord. n. 1890 del 23/06/2021, Chiaramonte, n.m.). 2.2.

Ciò posto, dagli atti risulta che il Diakhite ha nominato l'avvocato Chiara Quintiliani ed eletto domicilio presso il suo studio, con atto del 9 febbraio 2022, depositato il 23 febbraio 2022 presso la Cancelleria della Corte di merito (come si trae dall'attestazione redatta dal Direttore di essa); e il decreto di citazione per il giudizio di appello del 6 maggio 2022 è stato notificato in pari data a mezzo PEC al precedente difensore, avvocato Virginia Pellegrini, anche come domiciliataria del Diakhite, il quale - così come il suo nuovo difensore - in effetti non ha avuto contezza del giudizio di appello e non vi ha partecipato. 2 cf Con la conseguenza che non può imputarsi al Diakhite e al suo difensore l'inutile decorso del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale all'udienza del 30 maggio 2022, essendo esso da imputare invece a una causa esterna che non poteva essere superata con un impegno e una diligenza tipici o normali (cfr.

Sez. 5, n. 29884/2020, cit.: «integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo»; cfr. pure Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera Rv. 211641 — 01, Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv. 207387 — 01 Pertanto, Bryan Lassana Diakhite deve essere restituito nel termine per impugnare la menzionata sentenza della Corte di appello di Roma, che deve essere dichiarata non esecutiva; per l'effetto, deve essere revocato l'ordine di esecuzione emesso a seguito di essa e disporsi la liberazione dell'imputato se non detenuto per altro titolo o causa, con le ulteriori statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Restituisce Diakhite Bryan Lassana nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 maggio 2022, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza e dispone la liberazione dell'imputato se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M, competente per l'esecuzione nonché al Giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 - 165 bis disp. att. cod. proc. pen. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza alla notifi