Italian Court dismisses appeal against second-instance plea bargain due to waived general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived general mitigating circumstances during the second-instance plea bargain procedure. The appellant argued that the appellate court failed to properly consider these circumstances, but the court ruled that such grievances are excluded from cassation review under the specific rules governing plea bargains. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against second-instance plea bargains, grievances regarding the waiver of mitigating circumstances or the lack of motivation for their denial are inadmissible, as only vices affecting the parties' will to agree or the legality of the imposed sanction are reviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE CARMELA PAOLA nato a SIRACUSA il 29/06/1986 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. del 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa in composizione monocratica del 5 aprile 2022 pronunziata nei confronti di Carmela Paola Forte , ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, con revoca della pena accessoria, confermando nel resto, per il reato di furto aggravato in abitazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo il seguente motivo. 2.1. Con l'unico motivo ha dedotto mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile 1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;
Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.
Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2.2. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato, deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondata su elementi di fatto diversi da quelli prospettati. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favo -e della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 25 maggio 2