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Ordinanza — n. 37461/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the statutory time limit for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the forty-five-day deadline for challenging the appellate judgment. The appellant argued procedural nullities regarding witness testimony, but the court noted the appeal was deposited on November 18, 2022, after the deadline expired on September 18, 2022. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit late filing procedural nullity court costs criminal procedure code de plano inadmissibility eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett.
Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
270586 - 01) per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod.
Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ne discende che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Ne discende che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
il 5 settembre 2022) la Corte di appello di Venezia, a seguito dell'appello interposto da Debora Zanon, ha confermato la pronuncia in data 24 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Venezia l'aveva assolta dall'imputazione di cui all'art. 610 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 610 cod. pen
il 5 settembre 2022) la Corte di appello di Venezia, a seguito dell'appello interposto da Debora Zanon, ha confermato la pronuncia in data 24 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Venezia l'aveva assolta dall'imputazione di cui all'art. 610 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
per la speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui all'art.
art. 612 cod. pen
pen.) e aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo
La sentenza impugnata è stata pronunciata all'udienza del 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che ha indicato in giorni novanta il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale: Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANON DEBORA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 20/12/1972 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2022 (dep. il 5 settembre 2022) la Corte di appello di Venezia, a seguito dell'appello interposto da Debora Zanon, ha confermato la pronuncia in data 24 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Venezia l'aveva assolta dall'imputazione di cui all'art. 610 cod. pen. per la speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. a seguito della remissione della querela.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati dedotti: - (primo motivo) la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e inutilizzabilità, in quanto la Corte di appello - a fronte delle doglianze prospettate in ordine all'acquisizione al compendio probatorio della denuncia querela sporta dalla persona offesa - ha motivato sulla scorta della testimonianza di quest'ultima, quantunque essa sia nulla perché assunta in violazione degli artt. 498 e 191 cod,. proc. pen. poiché quanto non è stato consentito alla difesa il controesame; - (secondo motivo) il vizio di motivazione con riguardo alla testimonianza di Simone Zardo e ai documenti prodotti dalla difesa all'udienza del 27 novembre 2018 (tra cui una dichiarazione della persona offesa).

3. Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). La sentenza impugnata è stata pronunciata all'udienza del 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che ha indicato in giorni novanta il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale: Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01) per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.), deposito che in effetti ha avuto luogo il 5 settembre 2022. Ne discende che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), per l'appunto il 5 settembre 2022, era già spirato il giorno 18 novembre 2022 allorché il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello di Venezia.4.

All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme