Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37460/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37460/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MICA SALVATORE nato a TORTORICI il 19/10/1960 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI udito il difensore Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice presso il Tribunale di Patti ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato Conti Mica Salvatore furto di energia elettrica ex art 624,625, nr 2 e 7 cp e 61 n 7 cp.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p; Ordinanza — n. 37460/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato Conti Mica Salvatore furto di energia elettrica ex art 624,625, nr 2 e 7 cp e 61 n 7 cp.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese notificazione postale irregolare notificazione elettronica ammende per infrazione procedurale ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MICA SALVATORE nato a TORTORICI il 19/10/1960 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI udito il difensore Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice presso il Tribunale di Patti ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato Conti Mica Salvatore furto di energia elettrica ex art 624,625, nr 2 e 7 cp e 61 n 7 cp.

Considerato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando errata applicazione di legge quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del delitto - primo motivo - e con il secondo mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente l'assenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto ed il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp, senza neppure dedurre alcuna ragione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio - CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN NCELLEIRI