Ordinanza — n. 37458/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ANGELO nato a SAN SEVERO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI udito il difensore Rilevato che con la sentenza del 10.3.2022 ora impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il delitto di furto. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente, lamentando vizi motivazionali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ANGELO nato a SAN SEVERO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI udito il difensore Rilevato che con la sentenza del 10.3.2022 ora impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il delitto di furto. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente, lamentando vizi motivazionali.
Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Tenuto conto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore Il Presid Dr. Eduardo de Gregorio Dr. CORTE DI CASSAZIONEV SEZIONE PENALEDEPOSITATA IN CANCELLERIA