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Ordinanza — n. 37455/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 luglio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio - per quel che qui rileva - ha applicato a Endri Xeka la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno di reclusione ed euro millecinquecento di multa, quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. della pena già applicata dal G.i.p. del Tribunale di Monza), per i reati di furto aggravato, ricettazioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a lui ascritti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Busto Arsizio - per quel che qui rileva - ha applicato a Endri Xeka la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno di reclusione ed euro millecinquecento di multa, quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. della pena già applicata dal G.i.p. del Tribunale di Monza), per i reati di furto aggravato, ricettazioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a lui ascritti.

Parole chiave

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licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa recidiva nell'infrazione atto sessuale con un detenuto confisca di valori patrimoniali tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Busto Arsizio - per quel che qui rileva - ha applicato a Endri Xeka la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
avrebbe omesso di motivare sul difetto dei presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727/2018
pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XEKA ENDRI nato il 09/07/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette/sentite le clusioni del PG PERLA LORI udito il d. nsore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio - per quel che qui rileva - ha applicato a Endri Xeka la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno di reclusione ed euro millecinquecento di multa, quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. della pena già applicata dal G.i.p. del Tribunale di Monza), per i reati di furto aggravato, ricettazioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a lui ascritti.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.), poiché il G.i.p. avrebbe omesso di motivare sul difetto dei presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (richiamando pure, a sostegno di tale assetto, il disposto degli artt. 629, comma 1, e 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è, per l'appunto, inammissibile «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di pattecigiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.». L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos