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Ordinanza — n. 37452/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic non-punishment claims contradict prior waiver of responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the non-punishment arguments raised. The appellant, Michele Fratepietro, attempted to introduce new grounds regarding lack of criminal responsibility after having previously waived all appeal reasons asserting liability. The court rejected this procedural maneuver, ruling that such generic censure contradicts the explicit renunciation of responsibility previously made.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal containing generic allegations of non-punishment is inadmissible when the appellant has previously renounced all grounds asserting criminal responsibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure non-punishment defense waiver of responsibility procedural contradiction Corte di Cassazione spese processuali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Michele Fratepietro, nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cocl.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso proposto nell'interesse di Michele Fratepietro, nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATEPIETRO MICHELE nato a MINERVINO MURGE il 01/06/1959 avverso la sentenza/ordinanza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Michele Fratepietro, nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto le censure relative al mancato rilievo di cause di non punibilità hanno contenuto assolutamente generico, a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello che avevano investito l'affermazione di responsabilità. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cocl. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/0