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Ordinanza — n. 37447/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37447/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADELSBURG COSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20/07/1982 PIANI PAMELA nato a ROMA il 21/04/1978 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole agli imputati Adelsburg Cosimo e Piani Pamela la pena ritenuta di giustizia, loro comminata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo, in sede di giudizio abbreviato, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti, con sentenza di condanna del 13.1.2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37447/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali adeguamento della pena riconsiderazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADELSBURG COSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20/07/1982 PIANI PAMELA nato a ROMA il 21/04/1978 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole agli imputati Adelsburg Cosimo e Piani Pamela la pena ritenuta di giustizia, loro comminata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo, in sede di giudizio abbreviato, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti, con sentenza di condanna del 13.1.2022.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi a essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, difettando la prova della colpevolezza dei prevenuti.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Né va taciuto, per completezza espositiva, la manifesta infondatezza, oltre che la generalità del motivo di ricorso, posto che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.