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Sentenza — n. 37429/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37429/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AGOSTINELLI MARIA FLAVIA nato a TERAMO il 16/07/1984 nel procedimento a carico di: FAVA FRANCESCO nato a ATESSA il 06/03/1982 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore I

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art 582 cp ed il vizio di travisamento della prova, individuata nel certificato medico acquisito agli atti, in cui si prorogava la prognosi di guarigione di ulteriori 20 giorni. Dalla mancata ponderazione del secondo certificato medico era derivato l'errore di non considerare il reato perseguibile di ufficio ma a querela. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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estensione della procedura ritardi procedurali proroga tardiva del termine termini di ricorso restituzione del termine scaduto prove tardive
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AGOSTINELLI MARIA FLAVIA nato a TERAMO il 16/07/1984 nel procedimento a carico di: FAVA FRANCESCO nato a ATESSA il 06/03/1982 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore I

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato la pronunzia di condanna alla pena di euro 300 di multa nei confronti dell'imputato Fava per il delitto di lesioni guaribili in giorni dieci in danno della moglie, dichiarando non doversi procedere per la tardività della querela. Fatto di Agosto 2016. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile tramite difensore di fiducia articolando due motivi. 1.Col primo si duole di violazione di legge in relazione agli artt 568/4 e 697/3 cpp e manifesta illogicità di motivazione.

La Corte di appello aveva ritenuto di non poter esaminare la memoria presentata dalla parte civile, relativa alla esatta qualificazione giuridica del fatto, in assenza di impugnazione, ostandovi, quindi, il divieto di reformatio in pejus. Sostiene la difesa che essendo stato condannato l'imputato anche al risarcimento del danno la parte civile non avrebbe avuto interesse all'impugnazione e l'unico mezzo per sollecitare la Corte di appello circa la procedibilità di ufficio del delitto di lesioni era la presentazione di una memoria; si aggiunge che il capo di imputazione si riferisce a lesioni guaribili in trenta giorni e, quindi, l'aggravante risultava contestata e la procedibilità era ex officio.

2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art 582 cp ed il vizio di travisamento della prova, individuata nel certificato medico acquisito agli atti, in cui si prorogava la prognosi di guarigione di ulteriori 20 giorni. Dalla mancata ponderazione del secondo certificato medico era derivato l'errore di non considerare il reato perseguibile di ufficio ma a querela. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

In data 6/3/2023 è stato depositato telematicamente in Cancelleria atto di rinunzia al ricorso per intervenuto accordo transattivo tra le parti, sottoscritto dal difensore procuratore speciale, avvocato Pierdonati, con allegata procura speciale da parte della ricorrente, con firma autenticata dal difensore. La difesa dell'imputato, preso atto della rinunzia,ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per rinunzia. Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). / Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile, n della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez.

Un. N.18 del 5/10/1994). Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata personalmente dal difensore procuratore speciale, che ha depositato anche la procura speciale sottoscritta dalla ricorrente con firma autenticata dal difensore, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammenda Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore Il President Dr. Eduardo de Gregorio D 74-za ( 1111F CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE