Ordinanza — n. 37274/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC NIKO ( CUI 05E22Q1) nato a BOLOGNA il 17/10/2000 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di Niko Salkanovic è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa il 16 marzo 2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati cui agli artt. 110 e 624-bis. e 337 cod. pen . Ha eccepito il ricorrente la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della decisione, con conseguente impossibilità di comprendere il percorso logico alla base dell'applicazione della pena e le ragioni per cui non è stato formulato un giudizio più favorevole a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con I. n.103/2007, le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine ai presupposti per l'applicazione della pena o all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, per entrambi gli aspetti, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2023. Il Consiigliere estepsore i Il Presidente i ' I Anjía Mauri cy , ,,, ,4... ci - ------ Rosa-Pezzullo 7 i y / ' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Crr IL FUNZION fRIO G UDIZIARIO z 'a zulse OP. TE DI CASSAZIONEt. R.. P , CENTRALE D \ ",,,-)(= • r 1.).- \-4- ti n' a' ) (-) ( 5 Q ,ed \;\ V1:) \A \c 1/\ k alu t-- )5 t/r) •,,,;\ L, \ I \ . A , \j\: A./ - „ 1-3"-(7— IL A2IC)IVARi40--- i d
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Niko Salkanovic è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa il 16 marzo 2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati cui agli artt. 110 e 624-bis. e 337 cod. pen . Ha eccepito il ricorrente la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della decisione, con conseguente impossibilità di comprendere il percorso logico alla base dell'applicazione della pena e le ragioni per cui non è stato formulato un giudizio più favorevole a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con I. n.103/2007, le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine ai presupposti per l'applicazione della pena o all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, per entrambi gli aspetti, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2023. Il Consiigliere estepsore i Il Presidente i ' I Anjía Mauri cy , ,,, ,4... ci - ------ Rosa-Pezzullo 7 i y / ' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Crr IL FUNZION fRIO G UDIZIARIO z 'a zulse OP. TE DI CASSAZIONEt. R.. P , CENTRALE D \ ",,,-)(= • r 1.).- \-4- ti n' a' ) (-) ( 5 Q ,ed \;\ V1:) \A \c 1/\ k alu t-- )5 t/r) •,,,;\ L, \ I \ . A , \j\: A./ - „ 1-3"-(7— IL A2IC)IVARi40--- i d