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Sentenza — n. 37268/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37268/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENEDETTINI VINCENZO nato a CANOSA PUGLIA il 01/10/1956 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione MARCO DALL'OLIO che ha concluso per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione nella ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. Lette le conclusioni scritte, pervenute in datai 29 /06/2023, dei difensori di fiducia, avv. DOMENICO DI TERLIZZI e avv. SABINO PALMIERI, per il ricorrente, con le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen; Sentenza — n. 37268/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, evidenzia la difesa che non vi è motivazione sulle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello con riferimento alla conversazione telefonica e alla circostanza che si operasse un riferimento ad un medico non di Canosa laddove il Boccaforno è nato a Canosa. Manca sul punto qualsivoglia motivazione. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità dei testi della difesa. La sentenza impugnata offre una motivazione apparente in relazione ai testi della difesa e non supera le obiezioni presentate. 2.3 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art.489 cod. pen.

Parole chiave

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falso certificato medico donazione a causa di morte colpa del patrocinatore autopsia rappresentanza senza poteri denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENEDETTINI VINCENZO nato a CANOSA PUGLIA il 01/10/1956 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione MARCO DALL'OLIO che ha concluso per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione nella ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. Lette le conclusioni scritte, pervenute in datai 29 /06/2023, dei difensori di fiducia, avv. DOMENICO DI TERLIZZI e avv. SABINO PALMIERI, per il ricorrente, con le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente del Tribunale di Trani in composizione collegiale del 13 gennaio 2020 con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt.110,479, in relazione all'art. 476 comma secondo cod. pen.:- per avere, in concorso con il medico necroscopo Boccaforno, ed in qualità di legale rappresentante della organizzazione funeraria Valle d'Ofanto incaricata del servizio funebre dai familiari del D'Alessio, attestato falsamente nel certificato di accertamento della morte, atto pubblico fidefaciente, la morte di Amedeo D'Alessio preso la sua abitazione ove in realtà non si era recato nessuno. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al significato da assegnare al contenuto del dialogo intercorso tra l'imputato e il D'Alessio.

In particolare, evidenzia la difesa che non vi è motivazione sulle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello con riferimento alla conversazione telefonica e alla circostanza che si operasse un riferimento ad un medico non di Canosa laddove il Boccaforno è nato a Canosa. Manca sul punto qualsivoglia motivazione. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità dei testi della difesa. La sentenza impugnata offre una motivazione apparente in relazione ai testi della difesa e non supera le obiezioni presentate. 2.3 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art.489 cod. pen.

La sentenza impugnata è apodittica e apparente sul punto e non ha applicato i criteri ermeneutici fissati da questa Corte. Non ha valutato la totale indifferenza del Benedettini alla veridicità del certificato di morte, ma solo la posizione del medico necroscopo. Non ha valutato l'assenza di precedenti contatti tra il Benedettini e il Boccaforno. Non ha valutato che tutte le incombenze amministrative non competevano al ricorrente. La eventuale consapevolezza della falsità avrebbe potuto al più dare luogo alla diversa fattispecie dell'uso di atto falso, peraltro ormai estinta per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.11 primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e afferenti alla responsabilità del ricorrente, sono manifestamente infondati e reiterativi delle doglianze in fatto contenute nell'atto di appello, già disattese in quella sede. 1.1. La sentenza, con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria, come tale non censurabile in sede di legittimità, ha chiarito: Il significato della conversazione intercettata; la valutazione delle deposizioni testimoniali in punto di attendibilità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Lo stesso dicasi quanto alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, trattandosi di questione di fatto; nella ipotesi in cui la sentenza impugnata sia immune da vizi logici o da evidenti contraddizioni, alcun sindacato può essere operato al riguardo da questa Corte. 2.11 terzo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.(Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990). 2.2.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata nel condividere quanto argomentato nella sentenza di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto (ipotesi di doppia conforme) ha operato un rinvio alla stessa laddove si evidenziava con motivazione in fatto immune da vizi logici, la sussistenza del contributo rilevante del ricorrente alla falsificazione: il Benedettini ha consapevolezza della falsificazione del documento esprimendolo chiaramente nella conversazione ("[..] è come se fosse venuto[..]"). Il Benedettini tranquillizza D'Alessio in quanto hanno dato tutti i documenti al medico necessari per redigere il certificato di morte ("[..] gli abbiamo dato noi tutto[..])". 2.3.

Dunque, il contributo causale offerto alla realizzazione del falso ideologico da parte del ricorrente è espressamente individuato dai giudici di merito con la conseguente correttezza della qualificazione giuridica ritenuta in sentenza.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe