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Sentenza — n. 37267/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37267/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in data 19 luglio 2022 dal Tribunale cittadino in composizione monocratica nei confronti di Sow Mbaye con la quale l'imputato era condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. alla pena di giustizia, oltre statuizioni accessorie.L'accusa attiene al furto di un telefono cellulare in danno di Vincenza Colasuonno, aggravato dalla circostanza di avere commesso il fatto con destrezza.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 37267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Evidenzia la difesa che: - il decreto di citazione è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. sebbene l'imputato abbia in data 31 gennaio 2022 eletto domicilio in Cinisello Balsamo, Via Lincoln n.127, ribadito all'udienza del 1° marzo 2022; -con memoria difensiva inviata a mezzo PEC presso la Cancelleria la difesa eccepiva la omessa notifica; - all'udienza del 19 gennaio 2023 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. 2.2.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata mancanza di prova inutilizzabilità delle prove illecite grave deficienza del procedimento all'estero uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOW MBAYE nato il 11/06/1985 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in data 19 luglio 2022 dal Tribunale cittadino in composizione monocratica nei confronti di Sow Mbaye con la quale l'imputato era condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen. alla pena di giustizia, oltre statuizioni accessorie.L'accusa attiene al furto di un telefono cellulare in danno di Vincenza Colasuonno, aggravato dalla circostanza di avere commesso il fatto con destrezza.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente i seguenti motivi, sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett.

b) cod. proc. pen. per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Evidenzia la difesa che: - il decreto di citazione è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. sebbene l'imputato abbia in data 31 gennaio 2022 eletto domicilio in Cinisello Balsamo, Via Lincoln n.127, ribadito all'udienza del 1° marzo 2022; -con memoria difensiva inviata a mezzo PEC presso la Cancelleria la difesa eccepiva la omessa notifica; - all'udienza del 19 gennaio 2023 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. 2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il rigetto si è fondato sulla prognosi negativa di astensione dalla commissione di ulteriori reati in ragione di procedimenti pendenti, circostanza quest'ultima non considerata dall'art.133 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. da concedere con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante.

La sentenza impugnata ha omesso di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche espressamente richieste, non considerando il comportamento processuale del ricorrente e la necessità di mitigare il severo trattamento sanzionatorio rispetto alla entità dell'offesa arrecata. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della sospensione e non menzione. La Corte territoriale ha offerto una motivazione apparente sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione è stato notificato presso il domicilio del difensore di fiducia ai sensi del'art.161 comma quarto cod. proc. pen. in data 17 novembre 2022 senza avere verificato la idoneità del cilonnicilio che il ricorrente aveva eletto in data 31 gennaio 2022, domicilio ribadito all'udienza del 10 marzo 2022 e allegato all'atto di appello; - successivamente a siffatta notifica ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. e a seguito della notifica delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, la difesa eccepiva in data 17 gennaio 2023 la nullità della notifica relativa al proprio assistito; - la sentenza impugnata non ha offerto risposta a siffatta doglianza, né risulta operato alcun rinvio dell'udienza per procedere ad una nuova notifica all'imputato appellante presso il difensore solo dopo avere effettivamente verificato la inidoneità del domicilio eletto. 1.2.

Al riguardo va richiamato il principio affermato, anche di recente, da questa Corte secondo cui è affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, (2023), Rv. 284310). 2.L'accoglimento del primo motivo di natura procedurale determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio e assorbe logicamente l'esame delle censure contenute negli ulteriori motivi proposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Cos