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Ordinanza — n. 37044/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing order dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing order inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was stereotyped and insufficiently motivated regarding sentencing and legal qualification. The court rejected this because the appeal failed to specify concrete grounds for the alleged lack of motivation under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty; generic complaints about stereotyped formulas are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing order appeal inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural code azione penale privata accuse di abuso reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELALE BOTROUS nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2023, il Tribunale di Varese in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato Helale Botrous, la pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56,610, 61 n.5 cod. pen. (capo 1), 582,585 in relazione all'art.576 comma 1 n.1 cod. pen. (capo 2.).

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando un unico motivo, con il quale è stata dedotta violazicne di legge quanto alla motivazione della sentenza. Trattasi di motivazione apparente consistente nell'adozione di formule stereotipate con riferimento alla assenza di cause di proscioglimento, alla quantificazione della pena e alla qualificazione giuridica.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017 n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorre.re per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto 'il correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto risulta del tutto generico, non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata.

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma 4 luglio 2023 Il Consigliere est