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Sentenza — n. 37043/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against prison sentence alternative measures due to mandatory mafia crime bar and lack of justice cooperation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Riccardo Gattuso's appeal against the Tribunal of Surveillance's refusal to grant alternative prison measures. Gattuso argued that his good conduct during special surveillance and lack of current mafia ties should allow for measures like community service or home detention. The court ruled that convictions under Article 4-bis of the Penitentiary Law create an absolute bar to these measures, regardless of severed ties, and that effective cooperation with justice is also required.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis l. 354/1975; Art. 47 c.p.; The conviction for mafia-type crimes under Article 4-bis of the Penitentiary Law constitutes an absolute obstacle to granting alternative detention measures, rendering irrelevant the absence of current criminal organization ties, and requiring effective cooperation with justice as a prerequisite for overcoming such bars.

Parole chiave

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mafia crime bar alternative detention measures cooperation with justice Article 4-bis Penitentiary Law recidivism risk assessment special surveillance period graduality principle pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis l. 26 luglio 1975 n. 354
La valutazione della attualità della pericolosità andava dunque svolta in concreto: le prime informazioni ai sensi dell'art. 4 bis comma 3bis Ord.
Art. 47 c.p.
è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord.
Art. 416 bis cod. pen.
Inoltre, la motivazione ha considerato la storia criminale personale del ricorrente (gravi precedenti penali; lunga latitanza all'estero che consentiva di coltivare i rapporti tra la ‘ndrangheta in Canada e il mandamento Ionico; attuale espiazione di una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen..
art. 416 bis cod. pen
Inoltre, la motivazione ha considerato la storia criminale personale del ricorrente (gravi precedenti penali; lunga latitanza all'estero che consentiva di coltivare i rapporti tra la ‘ndrangheta in Canada e il mandamento Ionico; attuale espiazione di una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019
"fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep 2020, Rv.
Corte cost., sentenze 27 luglio 1994 n. 357 e 10 marzo 1995 n. 68
Corte cost., sentenze 27 luglio 1994 n. 357 e 10 marzo 1995 n. 68 (Sez.
Sez. 1, del 19/02/2004, Rv. 227519
68 (Sez. 1, del 19/02/2004, Rv. 227519).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTUSO RICCARDO nato a REGGIO CALABRIA il 09/12/1970 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE 'DILLA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Prima sezione di questa Corte, con sentenza del 16 aprile 2021, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona che aveva rigettato la richiesta di Riccardo Gattuso, detenuto in espiazione di pena con termine finale al 20 giugno 2022, di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, oppure della detenzione domiciliare o ancora della semilibertà. Riccardo Gattuso è stato condannato per i reati di associazione di tipo mafioso, di detenzione di armi, di ricettazione.Il Tribunale ha escluso di poter esprimere un giudizio prognostico favorevole quanto alla capacità delle richieste misure alternative di condurre ad una efficace risocial izzazione.

Ha ritenuto elevato il rischio di recidiva perché il condannato è persona pericolosa, che non ha in alcun modo avviato un processo di revisione critica rispetto ai reati commessi in un rilevante arco temporale. Ha infine evidenziato che, per il principio di gradualità, la concessione di misure alternative era del tutto prematura, perché il richiedente non era stato mai ammesso al lavoro all'esterno, né a permessi-premio.

2. Avverso l'ordinanza aveva proposto ricorso il difensore di Riccardo Gattuso: il Tribunale aveva ignorato che nel periodo di libertà, dal marzo 2016 al maggio 2018, Riccardo Gattuso era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e in quel tempo aveva tenuto condotta regolare senza mai contravvenire alle prescrizioni imposte, svolgendo attività lavorativa. L'ordinanza aveva altresì omesso qualunque valutazione individualizzata in ordine alla presunta permanenza del ricorrente nell'ambito del sodalizio criminale e all'attualità del pericolo di recidiva, nonostante dalle informative di polizia in atti non si evidenziassero elementi attuali idonei ad affermare la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

3. La Prima sezione di questa Corte, nella pronunzia di annullamento con rinvio, aveva ritenuto fondate le censure: il Tribunale aveva motivato il rigetto dell'articolata richiesta senza operare alcuna distinzione, nell'affermazione del pericolo di recidiva, tra le varie misure extra-murarie alternativamente richieste. Non aveva considerato che in un lungo periodo intermedio di libertà, dal marzo 2016 al maggio 2018, Gattuso era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, secondo quanto allegato dalla difesa, aveva tenuto condotta regolare e non aveva mai contravvenuto alle prescrizioni imposte, svolgendo attività lavorativa con contratto part-time. L'ordinanza impugnata, "[..]per la parte in cui ha valutato il profilo della pericolosità del ricorrente senza adattare i giudizi prognostici alle peculiarità di ciascuna delle misure richieste e senza prendere in esame la deduzione difensiva circa il trascorso periodo con sottoposizione alla sorveglianza speciale[..]" è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

4. A seguito della pronunzia di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 10 febbraio 2023 (depositata il 7 febbraio 2023) rigettava nuovamente l'istanza (più precisamente rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà; dichiarava inammissibile la domanda di detenzione domiciliare).2. Avverso tale ordinanza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il Gattuso attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione.

In particolare, lamenta la difesa che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza avrebbe omesso di motivare sulla insussistenza di attualità di pericolosità desumibile nono solo dalle relazioni carcerarie, ma del periodo di libertà concesso dal marzo 2016 al maggio 2018 (condotta regolare e svolgimento di attività lavorative) implementato dal luglio 2021 al 16 dicembre 2022 a seguito della scarcerazione della Corte di appello di Reggio Calabria. La valutazione della attualità della pericolosità andava dunque svolta in concreto: le prime informazioni ai sensi dell'art. 4 bis comma 3bis Ord. pen. hanno escluso collegamenti attuali con la criminalità organizzata e hanno ricevuto conferma dalle informazioni del 14 dicembre 2018, dal momento che le informazioni relative alle frequentazioni a gruppi di fuoco si riferiscono a fatti risalenti nel tempo.

Anche il giudice dell'esecuzione del 15 settembre 2021 ha evidenziato elementi favorevoli al ricorrente. 2.2. La ordinanza è manifestamente illogica nella parte in cui omette qualsiasi giudizio sulla permanenza concreta del Gattuso all'interno del sodalizio criminale e postula apoditticamente il mancato recesso dall'associazione mafiosa di appartenenza. Se è vero che il reato per cui è intervenuta condanna è ostativo ai sensi dell'art. 4 bis O.P. alla concessione di misure alternative, va evidenziato che i fatti sono stati oggetto di approfondito e completo accertamento e nessuna collaborazione utile potrebbe essere oggi fornita dal ricorrente, senza peraltro considerare che lo stesso ha comunque riferito dei fatti a fondamento della sua condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. L'ordinanza impugnata, sulla base delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio e dei principi fissati dalla giurisprudenza, ha fornito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, adeguata e coerente risposta ai motivi di doglianza. In particolare, l'ordinanza impugnata ha fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria in ordine all'inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare generica essendo stato il Gattuso condannato in via definitiva per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4 bis O.P. (art.416 bis cod. pen.).

In proposito, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep 2020, Rv. 278976).

Inoltre, la motivazione ha considerato la storia criminale personale del ricorrente (gravi precedenti penali; lunga latitanza all'estero che consentiva di coltivare i rapporti tra la ‘ndrangheta in Canada e il mandamento Ionico; attuale espiazione di una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Il Tribunale ha anche fatto riferimento alla relazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria pervenuta in data 10 gennaio 2023 che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha escluso che i fatti possano dirsi integralmente accertati; ha valutato come ancora possibile e proficua una collaborazione con la giustizia.

Il Gattuso è uno degli esponenti apicali della Cosca "Commiso" e, in quanto tale, potrebbe indicare altro, al di là del settore specifico di attività dallo stesso svelato. Nel provvedimento si è ritenuto che l'affidamento in prova non è idoneo alla prevenzione del reato in esame attese le blande prescrizioni e la semilibertà trova ostacolo nella mancata prova dell'intervenuto definitivo recesso dal contesto di appartenenza e dalla non esclusione del pericolo di recidiva. Anche in tal caso la ordinanza richiama correttamente i principi di questa Corte secondo cui al fine del superamento, nei confronti di condannati per determinati reati, della condizione ostativa alla concessione di alcune misure alternative alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) stabilita dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non è sufficiente l'accertata recisione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma occorre anche il requisito della sua effettiva collaborazione con la giustizia, alla quale sono equiparate la collaborazione impossibile e quella cd. "irrilevante".

Corte cost., sentenze 27 luglio 1994 n. 357 e 10 marzo 1995 n. 68 (Sez. 1, del 19/02/2004, Rv. 227519).

2. Generica, infine, deve ritenersi la doglianza del ricorrente allorquando lamenta la mancata risposta dell'ordinanza impugnata in relazione alle censure avanzate e alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio anche con riferimento al concesso periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il motivo non fornisce indicazioni concrete quanto alla possibilità di siffatte circostanze di superare le argomentazioni esaustive fornite dal provvedimento impugnato in ordine all'inaccoglibilità della richiesta.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese process