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Ordinanza — n. 37042/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing ban and waiver of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant personally filed the petition despite a 2017 law restricting personal appeals to defense counsel. The defendant argued for reclassification of facts and lack of reasoning, but the court noted these issues were waived under the settlement agreement reached at the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Personal appeals to the Court of Cassation are prohibited following the entry into force of Law No. 1.03/2017, reserving this power exclusively to defense counsel, and appeals against settlements regarding appeal grounds are inadmissible as they imply a waiver of further grievances.

Parole chiave

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personal appeal ban settlement waiver reclassification of facts defense counsel power inadmissible appeal furto di lieve entità imputazione di furto pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di Pisani Luigi per i reati di furto pluriaggravato e utilizzo illecito di carte di debito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Law No. 1.03/2017
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 599-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di Pisani Luigi per i reati di furto pluriaggravato e utilizzo illecito di carte di debito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI LUIGI nato a NAPOLI il 24/05/1977 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di Pisani Luigi per i reati di furto pluriaggravato e utilizzo illecito di carte di debito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena comminata all'imputato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla omessa riqualificazione dei fatti da tentata rapina in tentato furto e difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. Anzitutto va osservato che la sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 1.03/2017 la quale, modificando l'art.613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità, non potendosi ritenere la condizione assolta dalla mera autenticazione da parte di quest'ultimo della sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione.

In secondo luogo va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Peraltro il vizio denunziato appare eccentrico, atteso che mai è stato contestato all'imputato il reato di tentata rapina.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Amme