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Ordinanza — n. 37041/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as waived issues under new plea bargain procedure preclude second instance review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants waived specific grounds during the second instance proceedings. Although the lower court reduced sentences based on a plea agreement, the appellants later argued for acquittal on points they had previously relinquished. The court ruled that the new statutory procedure for plea bargains creates a preclusive effect that bars the Supreme Court from reviewing issues abandoned by the parties at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The device power granted to parties under the plea bargain procedure introduced by Law 103/2017 has preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal on admissibility, thereby barring the Supreme Court from examining issues waived by the parties at the second instance.

Parole chiave

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plea bargain procedure waiver of appeal grounds preclusive effect second instance review inadmissible appeal statutory preclusion penal procedure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
283378 - 01): il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 219 comma 2 n. 1 legge fall.
Art. 216 legge fall.
1), legge fall., riducendo la pena loro irrogata rispettivamente in anni tre mesi sei ed in anni tre e mesi uno di reclusione, nonché rideterminando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall.
Art. 223 legge fall.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza emessa il 26 settembre 2022, la Corte di appello di Lecce, in adesione al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
3.1 Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
103, non solo limil:a la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
273194 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, Ferlito
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GNONI VIRGILIO nato a NOCIGLIA il 13/11/1970 VERGARI BRUNA LETIZIA nato a SCORRANO il 10/07/1971 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza emessa il 26 settembre 2022, la Corte di appello di Lecce, in adesione al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio con rinuncia agli altri motivi di appello, ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva accertato, per quel che qui rileva, la responsabilità penale di Virgilio Gnoni e Bruna Letizia Vergari in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva e documentale aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., riducendo la pena loro irrogata rispettivamente in anni tre mesi sei ed in anni tre e mesi uno di reclusione, nonché rideterminando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, gli imputati Virgilio Gnoni e Bruna Letizia Vergari, deducendo erronea applicazione dell'art. 237, in relazione agli artt. 223, 216 e 219, legge fall. nonché difetto motivazionale sul punto, per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione nonostante l'insussistenza ovvero la mancata individuazione di elementi di reità tali da fondare l'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283378 - 01): il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limil:a la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 - 01). 3.2 Invero, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che eSSi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014 - dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01), in quanto sui relativi punti della sentenza gravata si è già formata una preclusione (cfr.

Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01).

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. per.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ,al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2