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Ordinanza — n. 37037/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for tardiness as filing deadlines expired during the summer recess period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37037/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bruno Padelletti and Giovanni Battista Pizzamiglio inadmissible due to procedural tardiness. Although the appellate court's 90-day period for depositing the judgment expired during the summer recess, the 45-day window for filing cassation appeals began only after the recess ended. Consequently, the appeals filed in November were deemed untimely, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The period for filing a cassation appeal commences only after the suspension of terms due to summer recess expires, rendering appeals filed before this date inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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procedural tardiness summer recess suspension cassation appeal deadline art. 544 cod. proc. pen. art. 585 cod. proc. pen. tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per tardività ed è stato trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine di novanta giorni giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 22 agosto 2022.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod.
Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod proc.
art. 585 cod. proc. pen
c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10648 del 23/11/2022
Per completezza, si osserva che tale conclusione non muterebbe neanche nell'ipotesi in cui la cancelleria, a titolo di cortesia, avesse provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito della sentenza (Sez. 5, n. 10648 del 23/11/2022, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PADELLETTI BRUNO nato a MONTALCINO il 30/07/1967 PIZZAMIGLIO GIOVANNI BATTISTA nato a PORDENONE il 25/11/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. (15 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Bruno Padelletti e Giovanni Battista Pizzamiglio viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 maggio 2022 della Corte d'appello di Trieste, che ne ha confermato la responsabilità per i reati rispettivamente ascritti.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività ed è stato trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen. Il termine di novanta giorni giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 22 agosto 2022. Posto che la sentenza è stata depositata in data 21 luglio 2022, all'interno del periodo di novanta giorni, che si esauriva durante la sospensione feriale dei termini processuali, il termine di quarantacinque giorni di cui al medesimo art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione ha preso a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, dal 10 settembre 2022.

Poiché i ricorsi sono stati presentati in data 4 e 7 novembre 2022, essi sono evidentemente tardivi. Per completezza, si osserva che tale conclusione non muterebbe neanche nell'ipotesi in cui la cancelleria, a titolo di cortesia, avesse provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito della sentenza (Sez. 5, n. 10648 del 23/11/2022, dep. 2023, Senese, n.m.).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/05/2023 Il Consigliere estensor