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Sentenza — n. 37027/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment regarding aggravated theft violence due to insufficient evidence of property damage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment only regarding the aggravating circumstance of violence against property in the second count of the indictment. The defendant argued that the lower court failed to address his defense that no damage occurred, while the prosecution contended the defendant used tampered keys to force entry. The court ruled that the evidence did not demonstrate the necessary destruction or functional impairment of the door to constitute the aggravated offense, rendering the lower court's reasoning insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 624-bis c.p.: The aggravated circumstance of violence against property requires physical energy causing damage, destruction, or functional impairment necessitating restoration; mere manipulation without such consequences does not satisfy the legal requirement.

Parole chiave

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aggravated theft violence against property property damage functional impairment tampered keys evidentiary sufficiency annulment of judgment furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 c.p.
Art. 624-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 11968 del 30/01/2018, Piricò
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Romeo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INFERRERA GIOVANNI nato a MESSINA il 04/0411966 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di Inferrera Giovanni per il reato di furto pluriaggravato continuato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose contestata in rifermento ad entrambi i fatti di furto per cui è intervenuta condanna, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle obiezioni difensive relative al mancato danneggiamento di alcunchè da parte dell'imputato. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla ritenuta legittimazione di Libro Rosario a proporre una valida querela in riferimento al furto contestato la capo B), nonostante, per stessa ammissione del querelante, egli fosse un mero dipendente del supermercato ai danni del quale l'azione criminosa è stata consumata e per di più in prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo, che è peraltro manifestamente infondato. Dalla querela in atti, come rilevato dalla Corte territoriale, si ricava che Libro Rosario era pienamente legittimato a proporre querela per conto del supermercato nel quale è stato perpetrato il furto di cui al capo B), avendo egli dichiarato di svolgere mansioni di responsabile dell'esercizio - circostanza non contestata dal ricorrente - e rimanendo del tutto irrilevante che egli fosse stato assunto in prova, poiché l'eventuale precarietà dell'incarico non fa venir meno la sua effettività nel frangente in cui la querela è stata proposta.

Apodittica è poi l'obiezione per cui la funzione ricoperta non comporterebbe il potere di proporre querela per conto dell'ente titolare dell'esercizio, tanto più che la stessa si scontra con il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il soggetto titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (come è per l'appunto nel caso del soggetto investito della qualifica di responsabile di un esercizio commerciale) deve considerarsi legittimato a proporre la querela (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696).

3. Venendo al primo motivo di ricorso, anzitutto deve rilevarsi l'inammissibilità della censura proposta con riferimento al reato di cui al capo A), posto che con i motivi d'appello la questione relativa alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose era stata dedotta con esclusivo riferimento a quello contestato al capo B), risultando dunque sollevata in maniera inedita con il ricorso per cassazione con riguardo al furto del furgone di Bombara Giovanni. Va pertanto ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, salvo che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

In relazione alla contestazione della menzionata aggravante nel capo B) dell'imputazione il motivo di ricorso deve invece ritenersi fondato. Per consolidata giurisprudenza la suddetta aggravante sussiste qualora l'agente faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (ex multis Sez. 5, n, 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974).

La stessa non è dunque configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna delle conseguenze sopra elencate e non comporti pertanto un'attività di ripristino (ex multis Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). Nel caso di specie risulta dalla sentenza che l'imputato, per entrare nel magazzino dal quale ha poi asportato alcuni beni, avrebbe utilizzato delle chiavi "adulterate", ma non emerge altresì se dall'utilizzo delle medesime sia conseguita l'effrazione della serratura o in altro modo la manomissione della porta d'ingresso, tanto da rendere necessaria una qualche forma di ripristino dell'una o dell'altra.

Meramente apparente è dunque la motivazione del provvedimento impugnato sulla configurabilità dell'aggravante, risultando in tal senso inidonea a confutare la puntuale obiezione solievata in proposito con il gravame di merito.

4. Alla luce dei vizi evidenziati la sentenza deve dunque essere annullata limitatamente alla aggravante della violenza sulle cose contestata nel capo B) dell'imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della violenza sulle cose contestata nel capo B) delle imputazioni, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara in