Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37026/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction due to late remission of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance criminal judgment without remittal because the victim's remission of complaint extinguished the crime. Although the victim declared acceptance of compensation and non-prosecution in February 2022, the Court held that the crime became procedible by complaint only on January 30, 2022, due to legislative changes. Consequently, the remission became operative only during the pending cassation proceedings, which were filed after the new procedural rules took effect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: The remission of complaint extinguishes the crime and prevails over admissibility issues if the crime becomes procedible by complaint after the remission is declared, even if the original judgment predates the procedural change.

Parole chiave

Generato dall'IA
remission of complaint extinction of crime procedibility by complaint criminal cassation legislative amendment effect risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, spetta a questa Corte prendere atto della intervenuta remissione della querela, con l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 340, comma 1, cod. proc. pen.
Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell'art. 340, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell'art. 340, comma 1, cod.
Art. 624, comma 3, cod. pen.
A ben vedere, a seguito della riqualificazione operata in primo grado dala reato di rapina in quello di furto aggravato, il delitto è risultato procedibile a querela dal 30 gennaio 2022, data di entrata in vigore dell'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato, a seguito dell'intervento dell'art.
d.lgs. n. 150/22
Il motivo lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in conto tale dichiarazione, che costituisce remissione di querela che, a sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/22 in ordine alla procedibilità del delitto di furto, deve condurre all'annullamento della sentenza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Gheorghe Nicolae Zamacau consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, spetta a questa Corte prendere atto della intervenuta remissione della querela, con l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Va premesso che Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo
Questo Collegio aderisce, poi, al principio per cui ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMACAU GHEORGHE NICOLAE nato il 05/12/1989 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANICESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblic:o Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 15 febbraio 2022, confermava quella del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di Gheorghe Nicolae Zamacau, in ordine al delitto di furto di una marmitta, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1., dalla violenza sulle cose e dalla esposizione del bene alla pubblica fede.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Gheorghe Nicolae Zamacau consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Con dichiarazione depositata in data 17 febbraio 2022, la persona offesa Roberto Catucci dava atto di aver ricevuto il risarcimento del danno e con il medesimo atto chiariva di non voler procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato. Il motivo lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in conto tale dichiarazione, che costituisce remissione di querela che, a sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/22 in ordine alla procedibilità del delitto di furto, deve condurre all'annullamento della sentenza.

4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

5. Il ricorso è fondato .

6. Va premesso che Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, affermavano come la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamerte proposto.

7. A ben vedere, a seguito della riqualificazione operata in primo grado dala reato di rapina in quello di furto aggravato, il delitto è risultato procedibile a querela dal 30 gennaio 2022, data di entrata in vigore dell'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato, a seguito dell'intervento dell'art. 2„ comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022. Pertanto, essendo la sentenza della Corte di appello antecedente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la causa eh estinzione del reato per remissione di querela è divenuta operativa solamente nella fase di pendenza del presente giudizio di legittimità, introdotto con ricorso del 28 febbraio 2023.

8. In particolare, quanto al tenore della remissione di querela, che riguarda un error in procedendo e legittima l'accesso agli atti di questa Corte (Sez. U., Policastro), deve rilevarsi come con la dichiarazione depositata all'udienza del 17 febbraio 2022 tenuta dinanzi al Tribunale, la persona offesa comunicava di aver ricevuto risarcimento integrale e dichiarava di non avere intenzione di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti per cui è processo. Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell'art. 340, comma 1, cod. proc. pen.

Questo Collegio aderisce, poi, al principio per cui ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01) Nel caso in esame la circostanza che il difensore abbia proposto ricorso con la finalità di far valere la remissione di querela ed ottenere così l'estinzione del reato, integra comunque accettazione tacita della remissione predetta.

9. Pertanto, spetta a questa Corte prendere atto della intervenuta remissione della querela, con l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

10. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato/querelato, in assenza di altra pattuizione, ai sensi dell'art.340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Zamacau Gheorghe Nicolae.