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Sentenza — n. 37019/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37019/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Bagatin Antonio per il reato di falso mediato in atto pubblico continuato, commesso inducendo in errore gli addetti dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico in merito alla proprietà di numerosi autoveicoli ed ottenendo così il rilascio di falsi certificati di proprietà e false carte di circolazione relativi ai medesimi.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 37019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. L'art. 94-bis cod. strada, invocato dal ricorrente, disciplina il "divieto di intestazione fittizia dei veicoli" e prevede una clausola di riserva espressa ("salvo che il fatto costituisca reato') che regolamenta l'eventuale concorso apparente con norma incriminatrice penale. La fattispecie amministrativa punisce la condotta di chi chieda o ottenga il rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà e del certificato di circolazione di un veicolo in caso di intestazione simulata.

Parole chiave

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infrazioni alle norme della circolazione falsità in certificati messa in circolazione di monete false guida senza autorizzazione altri reati traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGATIN ANTONIO nato a CALUSCO D'ADDA il 09/08/1956 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Barbara Viale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Bagatin Antonio per il reato di falso mediato in atto pubblico continuato, commesso inducendo in errore gli addetti dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico in merito alla proprietà di numerosi autoveicoli ed ottenendo così il rilascio di falsi certificati di proprietà e false carte di circolazione relativi ai medesimi.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato ed alla sua attribuibilità al Bagatin. In particolare il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare come l'imputato si sia limitato a richiedere l'intestazione fittizia dei veicoli elencati nell'imputazione, integrando così la sua condotta non già la fattispecie penale contestata, bensì l'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 94-bis cod. strada, in quanto la stessa non sarebbe qualificata dall'induzione in errore dei pubblici ufficiali che hanno formato i suddetti documenti. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla conferma della pena comminata nel primo grado di giudizio, in difetto di alcuna giustificazione del suo rilevante scostamento dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. L'art. 94-bis cod. strada, invocato dal ricorrente, disciplina il "divieto di intestazione fittizia dei veicoli" e prevede una clausola di riserva espressa ("salvo che il fatto costituisca reato') che regolamenta l'eventuale concorso apparente con norma incriminatrice penale. La fattispecie amministrativa punisce la condotta di chi chieda o ottenga il rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà e del certificato di circolazione di un veicolo in caso di intestazione simulata.

Il fatto contestato all'odierno ricorrente, al contrario, prevede la determinazione del pubblico ufficiale a commettere la falsità ideologica dei certificati di proprietà e delle carte di circolazione di numerosi veicoli, mediante l'induzione in errore del medesimo posta in essere tramite la presentazione di documentazione con la quale l'imputato dichiarava di essere il proprietario dei veicoli nella sua qualità di socio accomodante di una società specializzata in pratiche auto ed integra dunque la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 c.p., In altri termini, l'illecito penale accertato presenta, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata con la cui motivazione sul punto il ricorso non si è confrontato, un quid pluris rispetto a quella sufficiente ad integrare l'illecito amministrativo, come più volte evidenziato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762).

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, che risulta intrinsecamente generico e versato in fatto e nuovamente privo del doveroso confronto con la motivazione della sentenza, tanto più che per la violazione ritenuta più grave all'imputato è stato irrogato il minimo edittale della pena e l'aumento per la continuazione commisurato al rilevante numero (ben 27) dei reati satelliti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della